Legge Regionale 10 dicembre 2008 , n. 32

Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione

(BURL n. 50, 2° suppl. ord. del 11 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-10;32

Art. 6
(Incompatibilità)
1. Salve le incompatibilità stabilite dalla legge elettorale regionale, non possono:
a) ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge:
1) i membri del Parlamento nazionale ed europeo e i giudici della Corte Costituzionale;
2) i componenti di organi consultivi o di vigilanza o di controllo, tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti od organismi ai quali la nomina e designazione si riferisce;
3) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari e di ogni altra giurisdizione speciale;
4) gli avvocati e procuratori dello Stato o di altri enti pubblici;
5) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;
6) i sindaci e gli assessori dei comuni della Lombardia con popolazione residente superiore alle 40.000 unità; i presidenti e gli assessori di provincia della Lombardia; i componenti degli organi delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);
7) i componenti del Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 54 dello Statuto;
8) i componenti della Commissione garante dello Statuto e Difensore regionale di cui agli articoli 59 e 61 dello Statuto;
9) i difensori civici di provincia o di comune della Lombardia con popolazione superiore alle 40.000 unità;
10) i presidenti e i componenti delle giunte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia (CCIAA);
11) i direttori generali, i direttori sociali, i direttori sanitari, i direttori amministrativi delle aziende sanitarie locali (ASL), aziende ospedaliere (AO) e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di quest'ultimi anche i direttori scientifici, della Lombardia;
b) assumere l'incarico di componente negli organi di gestione o di amministrazione degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), i consiglieri regionali, i componenti della Giunta regionale e i sottosegretari di cui all'articolo 25, comma 5, dello Statuto. Per i consiglieri regionali resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 13 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 18 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali); tale disposizione trova applicazione anche nei confronti dei componenti della Giunta e dei sottosegretari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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