Legge Regionale 10 dicembre 2008 , n. 32

Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione

(BURL n. 50, 2° suppl. ord. del 11 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-10;32

Art. 7
(Conflitto di interessi e limitazioni al cumulo di cariche)
1. Non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento agli incarichi stessi o con l'ente interessato alla nomina.
2. Costituiscono situazioni di conflitto di interesse le seguenti:
a) dipendenti pubblici che assolvano a mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sull'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;
b) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;
c) chi ha lite pendente, a titolo personale ovvero come titolare della rappresentanza legale di un soggetto che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;
d) chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina e chi può trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina e la designazione è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado.
3. Gli incarichi negli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 dell'articolo 1 della l.r. 30/2006 non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto.(7)
4. La nuova nomina o designazione è inefficace in carenza dell'accettazione espressa con le modalità ed entro il termine stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 14, comunque non superiore a trenta giorni dall'avviso della nomina o designazione.
5. E' consentita l'attribuzione alla stessa persona di non più di due incarichi di cui alla presente legge.
5 bis. La carica di componente supplente di collegio sindacale o di revisore legale supplente non si computa ai fini del cumulo di cui al comma 5.(8)
NOTE:
7. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 2, lett. a) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi