Legge Regionale 10 dicembre 2008 , n. 32

Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione

(BURL n. 50, 2° suppl. ord. del 11 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-10;32

Art. 11
(Doveri inerenti la rappresentanza; decadenza e revoca dall'incarico)
1. I soggetti nominati e designati ai sensi della presente legge si attengono agli indirizzi e agli atti della programmazione regionale e laddove previsti ad eventuali indicazioni del mandato.
2. Il nominato comunica immediatamente all'organo che ha provveduto alla nomina o alla designazione il sopravvenire di una delle cause di esclusione, di incompatibilità, di conflitto e di cumulo di cui alla presente legge.
3. L'organo regionale che ha effettuato la nomina o la designazione ai sensi della presente legge, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato:
a) l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 5, dichiara la decadenza dell'interessato con provvedimento motivato;
b) l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità, di situazioni di conflitto o di cumulo di cui agli articoli 6 e 7, dichiara, fermo restando l'invito alla cessazione delle stesse, la decadenza dell'interessato.
4. La decadenza è altresì dichiarata in caso di dichiarazioni mendaci o di omissioni delle stesse in sede di presentazione di candidatura o di accettazione dell'incarico.
5. La revoca può essere disposta in caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 che comporti grave violazione, omissione o ritardo degli adempimenti rientranti nei compiti istituzionali relativi al mandato.
6. Le modalità con le quali l'organo competente alla nomina e designazione provvede alla dichiarazione di decadenza e alla revoca sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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