Legge Regionale 10 dicembre 2008 , n. 32

Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione

(BURL n. 50, 2° suppl. ord. del 11 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-10;32

Art. 15
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni in materia di nomine e designazioni contenute in regolamenti, statuti, atti costitutivi e in qualsiasi altro atto di organismi del sistema regionale, trovano applicazione in quanto compatibili con lo Statuto e la presente legge. In caso di contrasto l'organo regionale competente, sentito l'organismo, individua modalità per sanarlo; decorsi novanta giorni senza che siano stati adottati i provvedimenti conseguenti, gli organismi non possono essere destinatari di contributi regi onali.
2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità in base ai quali gli enti del sistema regionale di cui all'a llegato A2, dell'articolo 1 della l.r. 30/2006 provvedono alla determinazione, laddove previsti, di indennità, gettoni e rimborsi a favore dei soggetti incaricati ai sensi della presente legge.(10)
3. Le indennità, i gettoni e i rimborsi a favore dei soggetti incaricati negli enti del sistema regionale ai sensi della presente legge non possono essere di importo superiore a quelli previsti per il Presidente della Giunta regionale.
4. La legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione) non si applica alle nomine e designazione di cui alla presente legge. Sono comunque fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di nomina e designazione adottati sulla base delle disposizioni di cui alla l.r. 14/1995.
5. La presente legge si applica alle nomine e designazioni con scadenza successiva alla data di entrata in vigore.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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