Legge Regionale 30 dicembre 2008 , n. 38

Disposizioni in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale - Collegato

(BURL n. 53, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-30;38

Art. 9
(Disposizioni finali in materia di controlli di cui alla l.r. 1/2003)
1. Sono fatti salvi gli atti adottati dalla Commissione di controllo di cui all'articolo 15 della l.r. 1/2003 in relazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione in carica esercita le funzioni fino alla costituzione della nuova Commissione di cui all'articolo 15 della l.r. 1/2003, come modificato dalla presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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