Legge Regionale 30 aprile 2009 , n. 8

Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda

(BURL n. 18, 1° suppl. ord. del 05 Maggio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-04-30;8

Art. 2
(Vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato)
1. Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita diretta al pubblico possono effettuare la vendita degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato, purché tale attività sia strumentale e accessoria alla produzione e alla trasformazione.
1 bis. L’avvio dell’attività di vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato di cui alla presente legge è soggetto, nelle aree da sottoporre a tutela per ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il contrasto al degrado urbano, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità, alla programmazione comunale di cui all’articolo 4 bis della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere).(1)
1 ter. I comuni nell’adottare la programmazione di cui al comma 1 bis sentono, per gli aspetti di competenza, le organizzazioni imprenditoriali dell’artigianato maggiormente rappresentative a livello provinciale.(2)
2. E' consentita la vendita, da parte delle imprese artigiane, degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato nei locali adiacenti a quelli di produzione, ivi compresi gli spazi esterni al locale ove si svolge l’attività artigianale, tramite l'utilizzo degli arredi dell'azienda, ma senza servizio e assistenza di somministrazione.(3)
3. Negli spazi di cui al comma 2 la vendita di bevande diverse da quelle prodotte e trasformate dall'impresa artigiana è vietata, salva dichiarazione di inizio attività produttive (DIAP), ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia).
4. L'attività di cui alla presente legge è soggetta a previa comunicazione al comune in cui si svolge ed è esercitata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare.
4 bis. Nella comunicazione di cui al comma 4, in caso di avvio della attività in zone sottoposte a tutela, deve essere anche attestato il rispetto dei criteri qualitativi eventualmente previsti, a fronte di motivi imperativi di interesse generale, in particolare la tutela dei consumatori e della sanità pubblica, nella programmazione di cui all’articolo 4 bis della l.r. 6/2010. Nel caso di cittadini dei paesi non europei e dell’Unione Europea, nella comunicazione di avvio dell’attività deve essere altresì attestato il possesso da parte del soggetto che esercita effettivamente l’attività, a fronte di motivi imperativi di interesse generale, in particolare tutela dei consumatori e sanità pubblica, di uno dei documenti di cui all’articolo 67, comma 2 bis, della l.r. 6/2010. Qualora il soggetto richiedente che esercita effettivamente l’attività non attesti il possesso di nessuno dei documenti di cui all’articolo 67, comma 2 bis, della l.r. 6/2010, è tenuto a frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso la Camera di Commercio territorialmente competente per il comune dove intende svolgere l’attività di somministrazione non assistita, o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano. La Giunta regionale delibera i criteri, la durata e la modalità del corso.(4)
5. L'attività di cui alla presente legge è svolta nel rispetto della disciplina sull'inquinamento acustico contenuta nelle leggi statali e regionali e nei relativi provvedimenti attuativi.
5 bis. Nell’ambito della programmazione comunale di cui all’articolo 4 bis della l.r. 6/2010 i comuni possono prevedere limiti di distanza per le attività di vendita di cui al comma 1 solo a fronte di motivata esigenza volta ad assicurare la sicurezza stradale ed evitare addensamenti di traffico, di disturbo alla quiete pubblica o alla sicurezza pubblica, nonché per tutelare l’ordine pubblico e l’ambiente urbano e, comunque, non allo scopo di limitare la concorrenza.(5)
NOTE:
1. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1 della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3. Torna al richiamo nota
2. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1 della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3. Torna al richiamo nota
3. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1 della l.r. 8 luglio 2014, n. 19 e successivamente modificato dall'art.8, comma 1, lett. a) della l.r. 13 dicembre 2022, n. 28. Torna al richiamo nota
4. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 2 della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3. Torna al richiamo nota
5. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 3 della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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