Legge Regionale 29 giugno 2009 , n. 10

Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale

(BURL n. 26, 2° suppl. ord. del 30 Giugno 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-06-29;10

Art. 14
(Norma Finanziaria)
3. Alle spese derivanti dall'articolo 21, comma 8, della l.r. 26/2003, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera i), si provvede con le risorse stanziate all'UPB 6.4.2.3.145 'Risorse minerarie, geotermiche, cave e recupero ambientale' del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.
4. Le entrate derivanti dall'articolo 5, commi 2 e 3 e quelle derivanti dall'articolo 6, sono introitate sull'UPB 3.1.7 'Fitti e canoni' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2011 e successivi.(35)
5. All'autorizzazione delle altre spese previste dalla presente legge si provvede con successivo provvedimento.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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