Legge Regionale 4 dicembre 2009 , n. 27

Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica(1)(2)

(BURL n. 49, 2° suppl. ord. del 09 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-04;27

Art. 31
(Art. 3, L.R. 27/2007)
(Determinazione del canone di locazione sopportabile)(5)
1. Il canone è commisurato alle caratteristiche dell'unità abitativa e alla condizione economica del nucleo familiare.
2. Il canone di locazione sopportabile viene determinato come percentuale del valore locativo dell'immobile, definito ai sensi dell'allegato B. Tale incidenza percentuale è commisurata alla situazione economica (denominata ISEE-ERP) della famiglia assegnataria, descritta nell'allegato C. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le classi ISEE-ERP di cui all'allegato C sono aggiornate, in sede di aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza, nella misura del 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi generali al consumo.
3. Gli indicatori per determinare la situazione economica (ISE-ERP, PSE, ISEE-ERP) sono stabiliti con le modalità di cui all'allegato 1 del r. r. 1/2004. Ai soli fini della pronuncia della decadenza di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e), del r.r. 1/2004 si detraggono:
a) dal patrimonio mobiliare una franchigia pari a 25.000,00 euro;
b) dal patrimonio immobiliare ai fini ICI una franchigia pari a 25.000,00 euro;
c) i redditi esenti ai fini IRPEF.
Per i nuclei familiari con una tipologia di reddito con caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 4, lettera a), la verifica dell'incidenza massima del canone sull'ISE-ERP è effettuata sulla base della classe ISEE-ERP di appartenenza, comunque non inferiore a 9.001,00 euro, considerando il corrispondente valore ISE-ERP.(7)
4. Sono individuate quattro aree di assegnatari:
a) area della protezione, per i nuclei con ISEE-ERP fino a 9.000,00 euro. In tale area, fino a 8.000,00 euro ISEE-ERP, rientrano i nuclei familiari con reddito imponibile derivante esclusivamente o prevalentemente da pensione o da lavoro dipendente od assimilato, ivi compresi i redditi percepiti ai sensi della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) o da sussidi erogati da enti pubblici o di assistenza o beneficenza legalmente riconosciuti; l'ammontare di tali redditi non deve comunque essere superiore all'importo di una pensione minima INPS, aumentato dell'importo di una pensione sociale. Nei valori tra 8.001,00 e 9.000,00 euro ISEE-ERP rientrano esclusivamente i nuclei familiari, con un ISEE-ERP fino a 9.000,00 euro, con la tipologia di reddito imponibile sopraddetta, il cui ammontare dei redditi è superiore all'importo di una pensione minima INPS, aumentato dell'importo di una pensione sociale. Il reddito derivante da pensione o da lavoro dipendente o assimilato, si considera prevalente se da tale fonte deriva almeno l'80 per cento del reddito complessivo;(7)
b) area dell'accesso, per i nuclei con ISEE-ERP da 9.001,00 a 14.000,00 euro;
c) area della permanenza, per i nuclei con ISEE-ERP da 14.001,00 a 35.000,00 euro;
d) area della decadenza, per i nuclei con ISEE-ERP superiore a 35.000,00 euro, per i nuclei familiari di cui all'articolo 18, comma 1, lettere f) e g) del r.r. 1/2004 e per i nuclei familiari che, a seguito degli accertamenti effettuati ai sensi del medesimo articolo 18, comma 2, superano il triplo dei valori patrimoniali della soglia di cui all'allegato 1, parte III, punto 7 del r.r. 1/2004. La previsione di cui all'articolo 18, comma 1, lettere f) e g), del r.r. 1/2004 produce effetti solo qualora l'alloggio sia ubicato nella stessa provincia di residenza o ad una distanza inferiore a settanta chilometri. Il limite di decadenza di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e), del r.r. 1/2004 per unità abitative di cui al presente articolo è determinato in euro 35.001,00 ISEE-ERP. In deroga a quanto sopra esposto, qualora il nucleo familiare assegnatario abbia ISEE-ERP superiore a 35.000,00 euro e, al contempo, risulti residente nella stessa unità abitativa da più di trenta anni e sia composto soltanto da persone di età superiore ai sessantacinque anni, oppure comprenda una o più persone con handicap grave ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), il nucleo familiare assegnatario è inserito nell'area della permanenza specificata alla lettera c).
5. Il canone di locazione sopportabile è applicato come segue:
a) i nuclei collocati nell'area della protezione con un ISEE-ERP inferiore a 4.000,00 euro corrispondono il canone minimo, come definito nell'allegato C. I nuclei collocati nell'area di protezione con un ISEE-ERP superiore a 4.000,00 euro e inferiore a 9.000,00 euro corrispondono un canone in una misura non superiore al 36 per cento del valore locativo dell'unità abitativa, come definito nell'allegato C; la misura è ridotta per i nuclei con un solo componente. Per tutti i nuclei familiari in area di protezione, il canone di locazione non può essere superiore ad una incidenza compresa tra il 14 per cento e il 16 per cento dell'ISE-ERP del nucleo familiare stesso, fatti salvi il canone minimo mensile di venti euro o altri canoni minimi mensili fissati dall'ente proprietario e vigenti al 28 novembre 2007;
b) i nuclei collocati nell'area dell'accesso corrispondono un canone in una misura compresa fra il 43 per cento e il 61 per cento del valore locativo dell'unità abitativa come definito nell'allegato C; la misura è ridotta per i nuclei con un solo componente. Per i nuclei familiari in area dell'accesso, il canone di locazione non può essere superiore ad una incidenza del 20 per cento dell'ISE-ERP del nucleo familiare stesso, fatto salvo il canone minimo mensile di 70,00 euro;
c) i nuclei collocati nell'area della permanenza corrispondono un canone in una misura compresa fra il 66 per cento e il 150 per cento del valore locativo dell'unità abitativa, come definito nell'allegato C; la misura è ridotta per i nuclei con un solo componente. Per i nuclei familiari in area della permanenza, il canone di locazione non può essere superiore ad una incidenza del 24 per cento dell'ISE-ERP del nucleo familiare stesso, fatto salvo il canone minimo mensile di 120,00 euro per le fasce da euro 14.001,00 a 28.000,00 ISEE/erp e di 200,00 euro per la fascia da euro 28.001,00 a 35.000,00 ISEE/erp;
d) i nuclei collocati nell'area della decadenza corrispondono un canone determinato ai sensi della lettera c), maggiorato di una percentuale fissata dall'ente proprietario in relazione ai valori di mercato; ai fini della determinazione di tale canone non si tiene conto dell'incidenza sull'ISE-ERP del nucleo familiare. Il contratto è stipulato per una durata non superiore a due anni; l'ente proprietario, sentito il comune, ha facoltà di rinnovare il contratto a fronte di motivate difficoltà dell'inquilino a reperire altra unità abitativa. Per tali nuclei familiari il comune, nei procedimenti di cui all'articolo 18 del r.r. 1/2004 e con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, tiene conto della determinazione dell'ente proprietario di rinnovo del contratto e di quanto previsto dall'articolo 33, comma 2. I nuclei familiari inseriti nell'area della decadenza, nel caso di mancato rinnovo del contratto di cui alla presente lettera, possono essere collocati dall'ente proprietario in una delle tipologie di edilizia residenziale pubblica quali il canone moderato di cui all'articolo 40 o il canone convenzionato di cui all'articolo 42, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 29.
6. Nel rispetto dei principi di sostenibilità di cui all'articolo 33, comma 1, gli enti proprietari applicano percentuali di incidenza inferiori a quelle indicate nell'allegato C, nel caso in cui i canoni determinati con le modalità del comma 5 siano superiori a quelli di mercato, tenuto conto delle valutazione dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio.
7. Ferma restando l'attuazione degli obiettivi di sostenibilità di cui all'articolo 33, comma 1, gli enti proprietari avviano, d'intesa con le rappresentanze degli inquilini, le procedure per elevare o ridurre il costo convenzionale di cui all'allegato B fino ad un massimo del 20 per cento in relazione alle seguenti condizioni:
a) pregio o stato di conservazione di immobili o complessi di unità abitative con particolare riguardo per gli immobili con stato di conservazione classificato scadente;
b) tipologia edilizia o qualità dell'unità abitativa;
c) qualità del contesto urbano circostante;
d) costi di produzione e relativi oneri complementari ivi compresa l'acquisizione dell'area, rilevati nell'ambito del territorio comunale, su proposta congiunta di comune e ALER.
La specifica e motivata variazione è applicata per singoli immobili o complessi omogenei di edifici ed ha carattere di eccezione alle modalità ordinarie di calcolo del canone. Qualora l'ente proprietario sia il comune, il costo convenzionale di cui all'allegato B può essere elevato o ridotto fino ad un massimo del 30 per cento. Al fine di assicurare la sostenibilità di cui all'articolo 33, comma 1, gli enti proprietari tra l'altro:

a1) verificano la compatibilità della modifica con il programma di manutenzione e degli altri interventi previsti all'articolo 33, comma 4;

b1) riscontrano l'effettività delle misure previste all'articolo 33, comma 2, adottate a livello comunale;

c1) accertano l'attivazione della commissione di cui all'articolo 35.

In assenza dell'intesa si applicano i canoni previsti nella presente legge.
8. Agli appartenenti alle forze dell'ordine e ai corpi di cui all'articolo 23 del r.r. 1/2004 si applica il canone più favorevole tra quello di cui al presente articolo e il canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
9. La Giunta regionale definisce le modalità e i criteri per le verifiche e i controlli, da parte degli enti proprietari in collaborazione con il comune, delle dichiarazioni sostitutive degli assegnatari di unità abitative di edilizia residenziale pubblica, avvalendosi di protocolli di collaborazione con la Guardia di Finanza, di comparazioni con studi di settore e di indicatori riferiti a redditi presunti. Ai fini della determinazione del canone, sono considerati redditi percepiti i risultati degli studi di settore predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il comune, qualora accerti un reddito inattendibile, concorda con l'ente proprietario la segnalazione alla Guardia di Finanza per i controlli di competenza.
10. Gli enti proprietari provvedono alla realizzazione della nuova anagrafe dell'utenza e del patrimonio, ne curano l'aggiornamento almeno biennale e la trasmissione dei dati alla Giunta regionale che li comunica al Consiglio regionale, con le modalità di cui all'articolo 4 del r.r. 1/2004.
11. Il canone di locazione è adeguato a seguito dell'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la variazione dell'ISEE-ERP. Nel caso di peggioramento della situazione economica del nucleo familiare, intervenuta e comunicata tra le due anagrafi, l'ente proprietario deve tenere conto di tale variazione rideterminando un canone provvisorio i cui effetti decorrono dal mese successivo alla variazione stessa, fino al successivo aggiornamento dell'anagrafe per il relativo conguaglio.
12. L'ente proprietario comunica all'inquilino l'ammontare del canone, le variazioni e le relative motivazioni. L'inquilino può presentare opposizione entro i successivi trenta giorni.
12 bis. Ai fini di contribuire al contenimento della morosità, l'ente proprietario può prevedere misure di riduzione dell'ammontare del canone di locazione nella misura massima di una mensilità, a favore degli inquilini che optano per il pagamento del canone di locazione mediante domiciliazione bancaria. Con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.(8)
12 ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 bis e dall'articolo 34, commi 5 e 6, l'ente proprietario, per gli inquilini in condizioni di accertata morosità incolpevole, può concordare con l'assegnatario che ne faccia richiesta un piano di rientro modulato per un tempo compatibile con la condizione economica del nucleo familiare e che prevede il pagamento del debito pregresso senza oneri aggiuntivi.(8)
NOTE:
2. La legge è stata abrogata sotto condizione dall'art. 44, comma 1 della l.r. 8 luglio 2016, n. 16. Torna al richiamo nota
7. La Corte costituzionale, con sentenza n. 112/2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'ultimo capoverso del comma 3, e della lettera a) del comma 4, nella parte in cui non consentono di inquadrare nell’area della protezione, ai fini della determinazione del canone di locazione sopportabile, i nuclei familiari con redditi da lavoro autonomo con ISEE-ERP di valore corrispondente a tale area. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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