Legge Regionale 4 dicembre 2009 , n. 27

Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica(1)(2)

(BURL n. 49, 2° suppl. ord. del 09 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-04;27

Art. 34
(Art. 6, L.R. 27/2007)
(Uso razionale del patrimonio)(5)
1. L'ente proprietario ha l'obbligo di adottare ogni iniziativa volta a prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive e ad intervenire immediatamente al fine di salvaguardare la legittima destinazione di ogni singola unità abitativa, anche con intese e collaborazioni con le forze dell'ordine. Fermi restando gli obblighi di denuncia e ogni altra attivazione dell'autorità giudiziaria in sede penale e civile, l'ente proprietario provvede a un costante monitoraggio delle situazioni identificando gli occupanti. Gli enti proprietari predispongono un piano per la sicurezza relativo alle unità abitative occupate abusivamente che prevede:
a) le misure di prevenzione da adottare;
b) le risorse disponibili;
c) le modalità, concordate con l'autorità che dispone dell'uso della forza pubblica, per assicurare la progressiva liberazione delle unità abitative;
d) le modalità per assicurare il pieno ed efficace utilizzo delle unità abitative temporaneamente non assegnate, provvedendo tra l'altro alla loro riattazione ed assegnazione;
e) le azioni previste in collaborazione con i servizi sociali del comune.
Il piano costituisce allegato al bilancio aziendale. Le inadempienze degli enti proprietari per l'attuazione delle misure di propria competenza di cui al presente comma costituiscono elementi di valutazione per l'accesso ai successivi finanziamenti.
2. I nuclei familiari che occupano un'unità abitativa in sottoutilizzo e rifiutino la proposta di mobilità verso unità abitative, localizzate in prossimità, di dimensioni adeguate ai sensi dell'articolo 13, comma 9, del r. r. 1/2004 ed il relativo rimborso delle spese di trasloco e di rinnovo dei contratti d'utenza, corrispondono un canone pari a quello di cui all'articolo 31, comma 5, lettera d); la maggiorazione del canone non deve comunque essere inferiore a cento euro al mese. Qualora il nucleo familiare sia composto solo da persone con età superiore a sessantacinque anni, si applica la maggiorazione di cinquanta euro al mese del canone come determinato a norma dell'articolo 31; per i nuclei familiari composti solo da persone con età superiore a sessantacinque anni, collocati nell'area di protezione, si applica la maggiorazione di venti euro al mese del canone come determinato a norma dell'articolo 31.
3. Nell'ipotesi di piani di mobilità predisposti per interventi manutentivi o di valorizzazione, nel caso in cui l'assegnatario rifiuti due proposte di mobilità verso unità abitative, localizzate in prossimità, di dimensioni e caratteristiche analoghe, l'ente proprietario avvia la procedura di mobilità forzosa, coinvolgendo i servizi sociali del comune ed assicurando all'inquilino il rimborso delle spese di trasloco e di rinnovo dei contratti d'utenza e gli eventuali interventi di manutenzione necessari.
4. A coloro che non forniscono le informazioni richieste al fine di calcolare o aggiornare il canone, si applica, previa diffida e verifica dell'avvenuta conoscenza, il canone di cui all'articolo 31, comma 5, lettera d). Nel caso in cui, anche dopo la scadenza del termine indicato nella richiesta, vengano fornite le informazioni e le eventuali documentazioni, a tali soggetti è applicato il canone relativo all'area di appartenenza ai sensi dell'articolo 31, restando a carico dell'inquilino le spese amministrative, le eventuali spese legali scaturite dagli omessi adempimenti, nonché gli interessi di legge.
5. In caso di morosità, l'ente proprietario, previa messa in mora, persegue l'assegnatario moroso ai sensi delle disposizioni del codice civile, del codice di procedura civile, delle leggi in materia di locazione o dell'articolo 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica). Nel corso dell'anno è ammesso il pagamento delle somme arretrate, senza oneri aggiuntivi, per una sola volta e a condizione che il pagamento stesso sia effettuato entro trenta giorni dalla messa in mora; gli enti proprietari, sentite le rappresentanze degli inquilini, possono definire accordi per il recupero della morosità.
6. Su richiesta dell'assegnatario, o di un suo rappresentante munito di mandato scritto, valutate le condizioni di difficoltà, l'ente proprietario può concedere dilazioni o rateizzazioni per il pagamento del canone e delle spese per i servizi.
7. I contratti disciplinano in maniera autonoma e distinta la locazione delle autorimesse, dei posti auto e delle unità non residenziali, applicando i prezzi di mercato. La presente disposizione si applica anche ai contratti già in essere, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile. L'ente proprietario può stipulare contratti a canoni particolari nel caso di enti o associazioni senza fini di lucro per lo svolgimento di attività sociali per gli inquilini e di artigiani e commercianti per la realizzazione di servizi agli inquilini.
8. L'ente proprietario, d'intesa con il comune, può utilizzare il proprio patrimonio non destinato all'edilizia residenziale pubblica per far fronte allo stato di necessità, accertato dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali del comune, di nuclei familiari in possesso dei requisiti economico patrimoniali di cui all'articolo 8 del r. r. 1/2004. A tali nuclei si applica un canone determinato secondo le disposizioni degli articoli 1571 e seguenti del codice civile. Al fine di verificare lo stato di necessità, i comuni possono istituire specifiche commissioni che prevedano la rappresentanza dell'ente proprietario e degli inquilini.
9. Tutti gli interventi di sviluppo, volti alla realizzazione di nuovi edifici e di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente, sono attuati nel rispetto della normativa vigente in materia di risparmio energetico degli edifici e della deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2007, n. 5018, modificata dalle deliberazioni della Giunta regionale 31 ottobre 2007 n. 5773 e 22 dicembre 2008 n. 8745, e della normativa in materia di barriere architettoniche.
10. I nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica devono rispecchiare soluzioni tipologiche e morfologiche di qualità favorendo la socialità delle persone. La scala di intervento deve essere proporzionata e compatibile al contesto evitando, ove possibile, la eccessiva concentrazione di unità abitative e garantendo una presenza adeguata di verde condominiale.
NOTE:
2. La legge è stata abrogata sotto condizione dall'art. 44, comma 1 della l.r. 8 luglio 2016, n. 16. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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