Legge Regionale 4 dicembre 2009 , n. 27

Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica(1)(2)

(BURL n. 49, 2° suppl. ord. del 09 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-04;27

Art. 36
(Art. 10, L.R. 27/2007)
(Aggiornamenti)(5)
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, anche con le modalità di cui all'articolo 37, comma 5, aggiorna periodicamente o a seguito di modifiche delle condizioni socio-economiche ed abitative intervenute nella Regione Lombardia:
a) l'incidenza percentuale di cui all'allegato C;
b) le maggiorazioni di cui all'articolo 34, comma 2;
c) i limiti di accesso al canone moderato di cui all'articolo 40;
d) il costo convenzionale di cui all'allegato B per le unità abitative realizzate dopo il 2010, in coerenza con la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi delle costruzioni;
e) la percentuale di cui all'articolo 46, comma 1.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce:
a) le modalità e i criteri per le verifiche e i controlli di cui all'articolo 31 , comma 9;
b) il contratto tipo di cui all'articolo 32, comma 2;
c) le modalità di verifica della sostenibilità e di comunicazione alla Regione dei dati di cui all'articolo 33, comma 3.
3. L'importo del canone è adeguato annualmente nella misura del 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi generali al consumo. Per gli inquilini collocati in area di protezione l'aggiornamento decorre dal 1° gennaio 2011. Per gli inquilini collocati in area dell'accesso l'aggiornamento decorre dal 1° gennaio 2010.
NOTE:
2. La legge è stata abrogata sotto condizione dall'art. 44, comma 1 della l.r. 8 luglio 2016, n. 16. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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