Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 4 ter
(Piano regionale strategico operativo influenzale)(33)(34)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva, in coerenza con il piano pandemico nazionale, un piano regionale strategico operativo influenzale che ne costituisce declinazione a livello locale. Il piano regionale strategico operativo influenzale ha durata triennale ed è aggiornato in funzione dei dati epidemiologici, in coerenza con lo stesso piano nazionale(35)
NOTE:
33. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1 della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22. Torna al richiamo nota
34. La rubrica è stata sostituita dall'art. 13, comma 1, lett. b) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
35. Il comma è stato modificato dall'art. 13, comma 1, lett. c) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi