Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 11 bis
(Agenzia per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive)(154)(155)
1. È istituita l'Agenzia per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive quale ente di diritto pubblico, di supporto tecnico-scientifico del sistema sanitario, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile, appartenente agli enti sanitari del sistema regionale di cui all’articolo 1 della l.r. 30/2006in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).(156)
2. Sono organi dell'Agenzia:(157)
a) il consiglio di amministrazione;
b) il direttore generale;
c) il collegio sindacale.
3. L'Agenzia, in sinergia con le strutture sanitarie, gli istituti di ricerca e le università e in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, svolge le seguenti funzioni:(158)
a) preparazione ad eventuali emergenze sanitarie epidemiche e relativa attività di formazione alle strutture a tal fine preposte;
b) gestione delle emergenze epidemiche e pandemiche a livello clinico e diagnostico;
c) gestione dei dati epidemiologici in relazione ad epidemie e pandemie;
d) progettazione di interventi nella logica del principio one health prevedendo l’integrazione tra salute ambientale, animale e umana e adozione di un approccio olistico di salute globale;
e) proposte di miglioramento ambientale e di riduzione di rischi di zoonosi;
f) ricerca e monitoraggio nel campo della prevenzione, della diagnosi e della cura derivanti dalla diffusione di microorganismi;
g) ricerca di nuove strategie terapeutiche;
h) gestione delle pratiche di politica sanitaria finalizzate al buon utilizzo dei farmaci antibiotici e al contrasto all’antibiotico-resistenza;
i) azioni di prevenzione e formazione per il contrasto all’antibiotico-resistenza;
j) studio e controllo delle infezioni trasmissibili potenzialmente pericolose per la popolazione;
k) ricerca e sviluppo di nuovi vaccini;
l) sviluppo di programmi per il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca.
4. L'Agenzia, in collaborazione sinergica con le strutture sanitarie presenti sul territorio e tenuto conto del principio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n quinquies), è articolata organizzativamente nelle seguenti aree: (159)
a) prevenzione;
b) clinica;
c) ricerca;
d) politica sanitaria;
e) promozione e difesa della salute;
f) governance e partening;
g) didattica, formazione ed educazione.
5. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia esercita le funzioni di indirizzo e programmazione della stessa, nonché le ulteriori funzioni previste nello statuto ed è composto da cinque membri, esterni all’amministrazione regionale, di cui tre nominati dalla Giunta regionale di cui uno sentito l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna e uno sentita l’ARPA Lombardia e, previa intesa con le rispettive amministrazioni, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell’università e della ricerca, scelti tra esperti di notoria indipendenza, di elevata e accertata professionalità con esperienze e competenze in almeno uno dei seguenti settori: epidemiologia, virologia, prevenzione sanitaria, medicina delle catastrofi, malattie infettive, ricerca clinica, informatica previsionale, statistica.(160)
6. Con provvedimento della Giunta regionale sono determinate le indennità e gli eventuali rimborsi spese spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia.(157)
7. Lo statuto dell'Agenzia , approvato dalla Giunta regionale, disciplina le funzioni e la durata degli organi, la sede e le modalità di funzionamento e organizzazione dell'Agenzia, nel rispetto del principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e quelle di gestione riservate, rispettivamente, al consiglio di amministrazione e al direttore generale, nonché delle previsioni della presente legge.(157)
8. Il direttore generale, legale rappresentante dell'Agenzia, è nominato dalla Giunta regionale ed è individuato tra gli idonei presenti nella rosa regionale di cui all’articolo 12, comma 6. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato, che stabilisce anche la durata dell’incarico non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.(157)
9. La direzione scientifica dell'Agenzia è affidata a un direttore scientifico nominato dal consiglio di amministrazione, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale e sentito l’Assessore regionale al Welfare, in possesso di laurea in medicina e chirurgia e di comprovate capacità scientifiche e manageriali, previa selezione ad esito di avviso pubblico da parte di una commissione composta da tre esperti nelle suddette materie di cui uno nominato dalla Giunta regionale, uno da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti e uno dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari (AGENAS). I lavori della commissione non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato, che stabilisce anche la durata dell’incarico non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.(157)
10. Il collegio sindacale è organo di controllo contabile dell'Agenzia ed è nominato secondo le modalità previste dal d.lgs. 502/1992.(157)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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