Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 60 bis1(315)
(Istituzione presso i comuni del catasto delle torri evaporative di raffreddamento a umido e dei condensatori evaporativi)
1. Al fine di prevenire e monitorare i rischi ambientali per la legionella i comuni devono predisporre e curare la tenuta di un registro delle torri di raffreddamento ad umido e dei condensatori evaporativi esistenti sul proprio territorio da implementarsi mediante notifica da parte dei responsabili degli impianti di raffreddamento.
2. Il registro di cui al comma 1 deve contenere le seguenti informazioni:
a) sito di interesse;
b) numerosità delle torri di raffreddamento e dei condensatori evaporativi presenti.
3. Ogni nuova installazione di delle torri di raffreddamento ad umido e dei condensatori evaporativi e ogni cessazione permanente deve essere registrata entro novanta giorni.
4. Entro il mese di febbraio di ogni anno le informazioni del registro devono essere trasmesse alla Agenzia di Tutela della Salute competente per il territorio.
5. La Giunta regionale fornisce ai comuni indicazioni operative relative all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche in relazione alle modalità di aggiornamento delle informazioni.
NOTE:
315. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 36, comma 1, lett. a) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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