Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 60 quater
(Risorse)(306)
1. La Regione annualmente destina al conseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva, così come indicati nei livelli essenziali di assistenza, una quota del fondo sanitario regionale in misura non inferiore al 5 per cento, nonché:
a) gli introiti derivanti:
1) dall'irrogazione di ammende e sanzioni a seguito dell’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
2) dall'irrogazione di sanzioni per violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP);
b) una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 (Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004) relative ai controlli sanitari degli operatori del settore alimentare (OSA) che trattano alimenti di origine non animale.
1 bis. Gli introiti di cui al comma 1, lettera a), punto 1), sono ripartiti annualmente fra le ATS in proporzione al numero di posizioni assicurative territoriali, all’incidenza dei singoli fattori di rischio delle attività produttive e alla gravità degli infortuni e delle malattie professionali e sono prioritariamente finalizzati ad attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all’esposizione professionale, al rafforzamento dell’attività svolta dai servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante l’acquisizione, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa statale, di personale aggiuntivo a tempo indeterminato, determinato e con forme flessibili, di prestazioni aggiuntive del personale dipendente e di risorse strumentali, nonché ad attività di formazione e aggiornamento professionale. Al fine di assicurare uniformità di applicazione degli indirizzi resi dalla struttura regionale competente in materia, i medesimi introiti sono destinati, in una percentuale non superiore al due per cento, a finanziare la realizzazione, da parte della stessa struttura, di progetti formativi e informativi rivolti agli operatori dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Alla ripartizione degli introiti di cui al presente comma e alle modalità e al livello economico da riconoscere per le prestazioni aggiuntive del personale dipendente si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 7 del d.lgs. 81/2008.(316)
2. Gli obiettivi di prevenzione a cui destinare le risorse di cui al comma 1, lettera a), punto 2), e lettera b), sono definiti sulla base di specifici provvedimenti.(317)
NOTE:
317. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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