Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 64
(Termini procedurali)(319)
1. Il direttore generale dell'ATS competente per territorio, acquisito il parere vincolante della commissione per la radioprotezione, provvede, entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, al rilascio, al diniego o alla modifica del nulla osta. Del rilascio o della modifica è data comunicazione alle amministrazioni di cui all’articolo 61, comma 3, e all’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).
2. Nei dieci giorni successivi al ricevimento, l’istanza di cui al comma 1è trasmessa alla commissione per la radioprotezione per l’espressione del parere entro i successivi sessanta giorni. Qualora la commissione ritenga necessario acquisire ulteriori elementi istruttori tramite richiesta di integrazione della documentazione prodotta, effettuazione di sopralluoghi o convocazione del soggetto che ha presentato l’istanza, i termini di cui al comma 1 e al primo periodo del presente comma possono essere sospesi per una sola volta per un periodo non superiore a trenta giorni e riprendono a decorrere dalla data di acquisizione dei suddetti elementi. La mancata acquisizione degli ulteriori elementi istruttori entro i termini stabiliti comporta il diniego del nulla osta.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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