Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 70
(Osservazione e trattamenti sui cadaveri)(340)
1. Le salme non possono essere seppellite né sottoposte ad alcuno dei trattamenti previsti dal comma 8 prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione o dei casi in cui è stata effettuata la rilevazione elettrocardiografica della durata di venti minuti o ricorrono altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.
2. Durante il periodo di osservazione di cui al comma 1 le salme sono poste in condizioni tali da non ostacolare e da rilevare eventuali manifestazioni di vita.
3. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo, in collaborazione con l’ATS, adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.
4. In caso di trasporto della salma dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune della Regione o di una Regione confinante a condizione di reciprocità, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti è utilizzato un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolano eventuali manifestazioni di vita e che non sono di pregiudizio per la salute pubblica(341).
5. Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che operano in regime di ricovero ricevono, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute e nei limiti delle proprie disponibilità, le salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l’ATS ha certificato la carenza delle condizioni igienico-sanitarie, per:
a) il periodo di osservazione di cui al comma 1;
b) l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.
6. Su richiesta dei congiunti, le salme possono essere poste, per il periodo di osservazione, presso le case funerarie.
7. Non sono ammesse convenzioni tra le strutture sanitarie pubbliche o accreditate e le case funerarie.
8. Sui cadaveri sono consentiti trattamenti di imbalsamazione secondo le modalità stabilite dal d.p.r. 285/1990.
NOTE:
340. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 4 marzo 2019, n. 4.. Torna al richiamo nota
341. Il comma è stato modificato dall'art. 15, comma 1, lett. b) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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