Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 71
(Prelievo di cornea, presso l’abitazione del deceduto, a scopo di trapianto terapeutico)(343)(344)
1. Per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che ha dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'ASST.
NOTE:
343. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 4 marzo 2019, n. 4. Torna al richiamo nota
344. La rubrica è stata modificata dall'art. 17, comma 1, lett. b) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
345. Il comma è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lett.c) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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