Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 74 ter
(Obblighi di comunicazione)(356)
1. Il regolamento di cui all’articolo 76 stabilisce i criteri e le modalità relativi agli obblighi di comunicazione dei servizi funebri e dei contratti sottoscritti tra imprese e centri servizi.
2. Il regolamento definisce i livelli di proporzionalità dei requisiti minimi dei centri servizi in relazione al numero di contratti sottoscritti con imprese funebri, prevedendo che le imprese attivino la comunicazione in modalità telematica relativa ai servizi funebri svolti nell’arco dell’anno e all’aggiornamento dei requisiti minimi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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