Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 80
(Competenze delle ATS)(365)
1. Le ATS, tramite il servizio farmaceutico, esercitano, nel rispetto della normativa statale e in coerenza con la programmazione regionale, le funzioni concernenti:
a) il controllo, la vigilanza e le autorizzazioni, ove previste, su farmacie, grossisti, depositi, strutture sanitarie e sociosanitarie, reparti di distribuzione dei farmaci di cui all’articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 agosto 2006, n. 248;
b) le convenzioni in materia di assistenza protesica, dietetica e farmaceutica;
c) il governo e il monitoraggio della spesa e dell’appropriatezza in materia di assistenza farmaceutica, dietetica e protesica;
d) la programmazione, la pianificazione e il monitoraggio delle modalità erogative afferenti all’assistenza farmaceutica nel rispetto dei tetti della spesa;
e) il controllo della spesa e dei consumi relativi ai farmaci a somministrazione diretta a pazienti non ricoverati, erogati dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate attraverso le farmacie interne.
2. Le ATS, in relazione alle farmacie aperte al pubblico, tramite il servizio farmaceutico, esercitano le funzioni concernenti:
a) la titolarità e la relativa decadenza;
b) l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio;
c) i trasferimenti dei locali nell'ambito della zona di pertinenza;
d) i provvedimenti riguardanti le gestioni provvisorie degli eredi del titolare;
e) la determinazione e l'autorizzazione al pagamento delle indennità di residenza per le farmacie rurali e di gestione per i dispensari farmaceutici;
f) la determinazione dell'indennità di avviamento e del valore degli arredi, provviste e dotazioni;
g) la chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico;
h) la sostituzione temporanea del titolare nella conduzione economica e professionale della farmacia;
i) gli orari, i turni di servizio e le ferie annuali;
j) la vigilanza sia ai fini professionali e tecnico-amministrativi sia ai fini igienico-sanitari;
k) la vigilanza sui farmaci veterinari, con particolare riguardo all’attività prescrittiva e distributiva, in coordinamento con il dipartimento di prevenzione veterinaria;
l) la vigilanza sulla corretta applicazione dell'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie aperte al pubblico;
m) gli adempimenti tecnico-amministrativi di supporto alle funzioni del Ministero competente in materia di sanità nel settore dei farmaci;
n) la vigilanza e il controllo di competenza in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;
o) la tenuta e l'aggiornamento dell'archivio dati, comprese le comunicazioni, da parte del titolare o del direttore della farmacia, dell'assunzione e della cessazione degli addetti all'esercizio farmaceutico;
p) la partecipazione e la collaborazione, per quanto di competenza e secondo gli indirizzi regionali, all'attuazione dei programmi di farmacovigilanza, di ricerca scientifica, di educazione sanitaria della popolazione, nonché di formazione e di aggiornamento professionale per gli operatori del settore farmaceutico;
q) le verifiche di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla pubblicità e alla informazione scientifica di medicinali e presidi medico-chirurgici, dei dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali;
r) l’autorizzazione e la vigilanza sulla vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione;
s) la verifica contabile delle distinte secondo le norme dell'accordo nazionale unico vigente, nonché il controllo contabile e tecnico delle ricette mediche, secondo protocolli condivisi con le associazioni regionali delle farmacie;
t) ogni altro provvedimento non espressamente riservato ad altri enti.
3. La decadenza di cui al comma 2, lettera a), è dichiarata sentito il direttore generale della direzione regionale competente in materia.
NOTE:
365. L'articolo è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. c) della l.r. 3 marzo 2017, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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