Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 97 bis
(Configurazione del sistema bibliotecario biomedico lombardo)(382)
1. Il sistema bibliotecario biomedico lombardo (SBBL), di seguito denominato sistema, è una biblioteca virtuale alla quale aderiscono soggetti pubblici e privati. Tale sistema è finalizzato a promuovere la diffusione dell’informazione scientifica nel quadro degli indirizzi della programmazione sanitaria e sociosanitaria.
2. L’organizzazione e il funzionamento del sistema sono disciplinati con regolamento(383) di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), dello Statuto d’autonomia, in conformità ai seguenti principi e norme generali:
a) previsione di un comitato di indirizzo con funzioni di programmazione, del quale fanno parte non più di tre dirigenti regionali e non più di sei rappresentanti dei soggetti che aderiscono al sistema;
b) previsione di un comitato scientifico con funzioni consultive, del quale fanno parte non più di sette componenti scelti tra esperti in discipline sanitarie e nell’organizzazione e gestione di biblioteche biomediche;
c) previsione di un direttore, nominato dal comitato di indirizzo, con funzioni di raccordo tra lo stesso comitato di indirizzo e il centro di riferimento regionale di cui alla lettera f);
d) previsione per gli organi di cui alle lettere a), b) e c) di una durata in carica quinquennale, con possibilità di rinnovo per altri cinque anni;
e) definizione delle modalità di funzionamento del comitato di indirizzo e del comitato scientifico, nonché delle modalità di individuazione dei rappresentanti di cui alla lettera a);
f) affidamento dei compiti gestionali ad un soggetto pubblico individuato quale centro di riferimento regionale (CRR), in grado di provvedere all’assolvimento di tali compiti attraverso la propria struttura;
g) definizione dei requisiti, delle modalità di individuazione, nonché specificazione dei compiti del CRR;
h) definizione dei requisiti per l’adesione al sistema e degli impegni da assumere da parte degli aderenti;
i) stipulazione di una convenzione di durata quinquennale tra la Regione e il CRR;
j) stipulazione, da parte del CRR, di convenzioni di durata quinquennale con i soggetti che aderiscono al sistema;
k) definizione delle condizioni e delle modalità di accesso al patrimonio bibliografico;
l) definizione delle modalità di assegnazione e di rendicontazione del contributo annuale di cui al comma 3;
m) previsione, per un periodo non superiore a nove mesi dall’approvazione del regolamento, della costituzione del comitato di indirizzo, in composizione ridotta, con i soli dirigenti regionali.
3. Per l’assolvimento dei compiti assegnati, la Regione eroga al CRR un contributo annuale al quale possono aggiungersi le entrate derivanti dall’erogazione dei servizi del sistema, nonché altre risorse rese disponibili dai soggetti convenzionati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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