Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 24
(Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante)
1. L’autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività.(83)
2. In caso di cambiamento dei dati anagrafici presenti sull’autorizzazione, l’operatore ne dà immediata comunicazione al comune che l’ha rilasciata, il quale provvede al suo aggiornamento.(84)
2 bis. I comuni ai quali viene presentata una nuova domanda di autorizzazione per il commercio in forma itinerante verificano, attraverso la carta di esercizio di cui all’articolo 21, comma 10, avvalendosi dell’apposito sistema informativo regionale relativo al commercio ambulante, se il richiedente è in possesso di un’altra autorizzazione rilasciata da un altro comune.(85)
3. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20;
c) il settore o i settori merceologici;
d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.
4. I comuni stabiliscono i termini e le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio della autorizzazione.(86)
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.(87)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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