Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 30
(Finalità)
1. La Regione persegue la salvaguardia del regolare esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio regionale e stabilisce le norme generali alle quali i comuni si attengono nell'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il commercio abusivo su aree pubbliche o su aree private di cui il comune abbia la disponibilità.(113)
NOTE:
113. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 3, lett. b) della l.r. 29 aprile 2016, n. 10. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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