Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 57
(Vendita all'asta)
1. La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica, fermo restando il disposto dell'articolo 52, comma 3.
2. La provvigione spettante all'astatore è stabilita dall'ente gestore, sentita la commissione di mercato.
3. L'ente gestore può, in caso di necessità, provvedere direttamente all'approvvigionamento di qualunque prodotto trattato nel mercato nonché alle vendite di tutti i prodotti che pervengono alla direzione da parte di produttori singoli od associati o grossisti iscritti all'albo, che ne facciano richiesta.
4. Le vendite devono essere effettuate con il sistema dell'astazione a chi sia abilitato all'acquisto ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera b).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi