Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 68
(Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)
1. La Giunta regionale, sentito il parere delle rappresentanze degli enti locali, delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale e sentita la commissione consiliare competente, definisce gli indirizzi di carattere generale sulla base dei quali i comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1, avuto riguardo dei motivi imperativi d’interesse generale di cui all’articolo 4, contengono indicazioni per i comuni relative:(129)
a) al procedimento concernente le richieste di autorizzazione relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande affinché venga assicurata la trasparenza e la celerità dell'azione amministrativa;
b) ai criteri localizzativi dei nuovi insediamenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo a fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, all'armonica integrazione con le altre funzioni ed alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico;
c) alle attività svolte dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
d) alle modalità di tutela dei locali storici;
d bis) ai criteri qualitativi di cui all’articolo 4, comma 4 ter;(130)
d ter) ai requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e pedonale anche per portatori di handicap, di dotazione di standard ambientali e parcheggi pertinenziali;(131)
d quater) ai criteri per incentivare il recupero, l’ammodernamento e la qualificazione delle aree di insediamento commerciale che tengono conto della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale.(132)
3. Gli indirizzi ed i criteri di cui al comma 1 devono tenere conto della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici e delle diverse caratteristiche del territorio regionale al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande ed il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 61.(133)
4. La programmazione regionale e i criteri comunali di cui al comma 1 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni relative all'attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare:(134)
a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari. L'attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
b) negli esercizi situati all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;(135)
c) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
d) nel domicilio del consumatore;
e) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 72;
f) nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
g) nelle attività da effettuarsi all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.
NOTE:
129. Il comma è stato modificato dall'art. 20, comma 1, lett. a) della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3. Torna al richiamo nota
130. La lettera è stata aggiunta dall'art. 20, comma 1, lett. b) della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3. Torna al richiamo nota
131. La lettera è stata aggiunta dall'art. 20, comma 1, lett. b) della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3. Torna al richiamo nota
132. La lettera è stata aggiunta dall'art. 20, comma 1, lett. b) della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3. Torna al richiamo nota
133. Il comma è stato modificato dall'art. 20, comma 2 della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3. Torna al richiamo nota
134. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 22 novembre 2011, n. 19. Torna al richiamo nota
135. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 22 novembre 2011, n. 19. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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