Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 87 ter
(Attività commerciali)(168)
1. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l’efficienza del mercato e la qualità dei servizi nelle aree degli impianti di distribuzione carburanti è sempre consentito, fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione:
a) l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 63, fermo restando il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 65 e 66;
b) l’esercizio delle attività di un punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici, senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto;
c) l’esercizio della vendita di pastigliaggi.
2. Le attività di cui al comma 1, di nuova realizzazione, sono esercitate dai soggetti e secondo le modalità previste dall’articolo 28, comma 10, del d.l. 98/2011.
NOTE:
168. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. l) della l.r. 22 novembre 2011, n. 19. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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