Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 95
(Sospensione volontaria dell'attività)
1. L’esercizio degli impianti stradali di distribuzione carburanti può essere sospeso con le modalità individuate dalla Giunta regionale per un periodo non superiore a dodici mesi prorogabili di ulteriori dodici mesi solo per documentati motivi, che devono essere comunicati al comune prima del termine dell'originaria scadenza.(190)
2. Nelle more dell’approvazione del provvedimento di Giunta regionale di cui al comma 1, l’esercizio degli impianti stradali di distribuzione carburanti può essere sospeso per un periodo non superiore a dodici mesi, previa autorizzazione del comune rilasciata su motivata richiesta del titolare.(191)
3. Le procedure relative agli impianti la cui attivitàè temporaneamente sospesa e alle verifiche dei comuni in relazione alla riattivazione degli stessi sono stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 83.
NOTE:
190. Il comma è stato sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. e) della l.r. 8 luglio 2015, n. 20. Torna al richiamo nota
191. Il comma è stato sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. f) della l.r. 8 luglio 2015, n. 20. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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