Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 104
(Sanzioni delle violazioni della disciplina degli orari)
1. Le violazioni delle disposizioni in materia di obbligo di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa di cui all'articolo 103 nelle giornate domenicali e festive sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro per la tipologia di esercizi di vicinato, da 2.000 euro a 5.000 euro per la tipologia delle medie strutture di vendita e da 5.000 euro a 30.000 euro per la tipologia delle grandi strutture di vendita.
2. Si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione della violazione di cui al comma 1, accertata con provvedimento esecutivo, sia stata commessa la medesima violazione. In caso di più contestazioni di violazioni dell'obbligo di cui al comma 1 nell'arco di un quinquennio, il sindaco, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra due e sette giorni consecutivi. Il provvedimento di sospensione è disposto anche qualora il contravventore abbia effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta relativamente alle violazioni contestate.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 103, commi 2, 3, 4 e 16, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 200 euro per gli esercizi di vicinato, da 1.000 euro a 3.000 euro per la tipologia delle medie strutture di vendita e da 3.000 euro a 10.000 euro per la tipologia delle grandi strutture di vendita.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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