Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 120
(Finalità)
1. L'attività fieristica è libera ed è esercitata secondo i principi di pari opportunità e di parità di trattamento fra gli operatori nazionali e quelli appartenenti a paesi esteri. La Regione e i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà di impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture, nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori ed agli utenti e assicurando il coordinamento delle manifestazioni ufficiali, nonché la pubblicità dei dati e delle informazioni ad esse relativi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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