Legge Regionale 5 febbraio 2010 , n. 7

Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010

(BURL n. 6, 1° suppl. ord. del 08 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-05;7

Art. 29
(Disposizioni generali nel settore estrattivo)
1. La provincia, nell'ambito delle funzioni conferite dalla Regione in materia di attività estrattive, trasmette alla Regione:
a) copia dei provvedimenti di polizia mineraria;
b) copia del verbale di constatazione infortuni, completato di relazione sulle cause dell'infortunio stesso, redatta dal funzionario verbalizzante;
c) il programma dei controlli in materia di polizia mineraria, entro il 31 dicembre di ogni anno, per le attività dell'anno successivo.
2. Al fine di risolvere questioni attinenti alla sicurezza del lavoro e dei terzi interessati alle attività estrattive di cava, la provincia può chiedere il supporto specialistico della Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale definisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contenuti e la durata dei corsi di cui all'articolo 27, comma 3, del Decreto Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave).
4. Le attività di competenza regionale di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sono svolte dalla Regione per le attività estrattive di miniera e dalle province per le attività estrattive di cava; a tal fine possono essere stipulate convenzioni con le ASL.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi