Legge Regionale 5 febbraio 2010 , n. 7

Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010

(BURL n. 6, 1° suppl. ord. del 08 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-05;7

Art. 30
(Verifiche periodiche di attrezzature e impianti nelle attività estrattive)
1. Ferme restando le funzioni di polizia mineraria svolte o conferite dalla Regione nell'ambito delle attività estrattive, l'articolo 71, commi 11 e 12, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) si applica alle verifiche periodiche delle attrezzature e degli impianti di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della Direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee).
2. E' fatta salva la specifica disciplina dettata dal Decreto Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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