Legge Regionale 23 dicembre 2010 , n. 19

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011

(BURL n. 52, 1° suppl. ord. del 27 Dicembre 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-12-23;19

Art. 4
(Tempestività dei pagamenti della Regione, degli enti del sistema di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006 e delle aziende sanitarie)
1. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti nelle transazioni commerciali, la Regione, gli enti del sistema di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006 e le aziende sanitarie assicurano, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, che il pagamento a titolo di corrispettivo in transazioni commerciali aventi ad oggetto forniture di merci o prestazioni di servizi da parte di soggetti pubblici o privati sia effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, nel rispetto della normativa sul patto di stabilità interno. Restano salvi i termini diversi previsti dai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale definisce le modalità tecniche e organizzative necessarie al fine di assicurare il rispetto dei termini massimi di cui comma 1. Il provvedimento è pubblicato sul Bollettino ufficiale e sul sito internet istituzionale di Regione Lombardia. In attesa dell'approvazione della deliberazione della Giunta regionale, conservano efficacia le misure già adottate.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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