Legge Regionale 13 dicembre 2011 , n. 20

Iniziative umanitarie di soccorso e solidarietà del Consiglio regionale in favore di popolazioni colpite da calamità o catastrofi

(BURL n. 50, suppl. del 16 Dicembre 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-12-13;20

Art. 3
(Norma finanziaria)
1. Per le finalità di cui alla presente legge affluiscono all'UPB 3.1.2.315 'Governance Interistituzionale e partenariato' i risparmi di spesa che si rendono annualmente disponibili sul bilancio di previsione del Consiglio regionale fino al limite massimo di € 300.000,00.
1 bis. L’effettiva erogazione dei contributi, su richiesta e per conto della Giunta regionale, può essere disposta direttamente dagli uffici del Consiglio regionale qualora i risparmi siano nelle disponibilità del bilancio dello stesso in quanto non ancora riversati ai sensi del comma 1. In tal caso, gli uffici del Consiglio procedono alle conseguenti regolarizzazioni contabili.(1)
2. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta regionale, stabilisce, anche alla luce di quanto previsto dalla legislazione nazionale, gli indicatori di virtuosità sulla base dei quali determinare i risparmi di cui al comma 1.
3. L'impiego delle risorse è subordinato all'accertamento dell'avanzo del Consiglio regionale.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi