Legge Regionale 28 dicembre 2011 , n. 22

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2012

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-12-28;22

Art. 3
(Modifiche alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 'Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali'. Sostegno della Regione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali a seguito della nuova disciplina statale in tema di gestioni associate obbligatorie)
1. Alla l.r. 19/2008(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7 dell'articolo 4, dopo le parole 'si esprime in ordine ai contenuti della certificazione di cui all'articolo 12', sono inserite le parole ', ai contenuti del piano di rientro di cui al comma 4 dell'articolo 13-bis e ai contenuti della relazione trimestrale di cui al comma 6 del medesimo articolo,';
b) dopo il comma 3 dell'articolo 9 è inserito il seguente:
'3-bis. I comuni partecipanti ad una comunità montana che stipulino convenzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 16, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, o ai sensi dell'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono avvalersi di uffici della comunità montana, anche appositamente istituiti, quali uffici comuni ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).';
c) il comma 3 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
'3. Le comunità montane deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre ed il rendiconto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo; il termine di approvazione del bilancio può essere prorogato dalla Giunta regionale non oltre, in ogni caso, il 30 giugno dell'anno successivo. Al fine di garantire la trasparenza, la comparabilità e la verifica dei dati contabili delle comunità montane, il bilancio è predisposto sulla base dello schema-tipo approvato dalla Giunta regionale. Nella fase di prima sperimentazione, le comunità montane continuano a predisporre il bilancio secondo la relativa disciplina statale e redigono contestualmente un bilancio secondo lo schema-tipo regionale da allegare al bilancio approvato. Dalla conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il bilancio è predisposto secondo lo schema-tipo regionale e non trova più applicazione la relativa disciplina statale.';
d) dopo il comma 2 dell'articolo 13 sono aggiunti i seguenti:
'2 bis. Nelle more della definizione dei costi standard per le comunità montane, le risorse finanziarie ad esse destinate ai sensi del comma 1, lettera c bis), sono ripartite secondo criteri deliberati dalla Giunta regionale sentita la Conferenza dei presidenti di cui all'articolo 14, comma 4, e il Comitato per la montagna di cui all'articolo 7 della l.r. 25/2007. Nelle more della deliberazione si applicano i criteri di cui all'articolo 4, comma 3, della l.r. 25/2007.;
2 ter. In caso di straordinaria e comprovata necessità, una quota non superiore al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1, lettera c bis), può essere diversamente destinata con deliberazione della Giunta regionale. La sussistenza del presupposto per l'intervento deve essere previamente riconosciuta dalla Conferenza dei presidenti di cui all'articolo 14, comma 4, che si esprime a maggioranza assoluta.';
e) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
'Art. 13 bis
(Salvaguardia degli equilibri di bilancio)
1. I bilanci ed i rendiconti delle comunità montane rispettano gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti. I bilanci sono approvati in pareggio.
2. Durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, gli equilibri di cui al comma 1 sono garantiti secondo le vigenti disposizioni contabili.
3. Almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'assemblea della comunità montana, con propria deliberazione, effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.
4. In caso di debiti fuori bilancio, di disavanzo risultante dal rendiconto approvato o di previsione di disavanzo di gestione o di amministrazione in formazione nell'esercizio in corso, la deliberazione di cui al comma 3 prevede un piano di rientro. Sul piano di rientro è acquisito il parere dell'organo di revisione.
5. Ai fini del comma 4, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, compresi i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, ad eccezione delle risorse provenienti dall'assunzione di prestiti o aventi specifica destinazione per legge.
6. Il piano di rientro è presentato ai competenti uffici della Giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui ai commi 3 e 4. Per la durata prevista dal piano di rientro, è inoltre presentata una relazione trimestrale sul suo stato di attuazione, corredata dal parere dell'organo di revisione.
7. In caso di mancata adozione da parte dell'ente dei provvedimenti di riequilibrio o in caso di mancato conseguimento di quanto previsto dal piano di rientro, si applica l'articolo 15, comma 3.';
f) al comma 4 dell'articolo 14 le parole 'e il presidente dell'UNCEM Lombardia' sono soppresse;
g) al comma 4 dell'articolo 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
'La Conferenza approva a maggioranza assoluta un proprio regolamento di organizzazione e funzionamento entro due mesi dall'entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2012).';
h) il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
'1. La Regione, nel rispetto dei principi di autonomia e leale collaborazione, a fini di coordinamento finanziario e a garanzia del rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, esercita attività di monitoraggio e controllo, anche ispettivo, sulla gestione finanziaria delle comunità montane e sullo svolgimento dei servizi. A tal fine, le comunità montane trasmettono alla Regione il bilancio, il conto consuntivo ed ogni altro dato o informazione richiesti. La Giunta regionale adotta disposizioni attuative delle previsioni contenute nei periodi precedenti.';
i) dopo il comma 1 dell'articolo 19 è aggiunto il seguente:
'1 bis. Ai sensi della normativa statale che prevede l'obbligatorietà della gestione associata di funzioni e servizi comunali, non sono destinatarie dei contributi di cui al comma 1 le unioni di comuni costituite dopo la data di entrata in vigore della l. 148/2011.';
j) dopo il comma 3 dell'articolo 20 è aggiunto il seguente:
'3 bis. I contributi sono destinati alle unioni di comuni e alle comunità montane già costituite alla data di entrata in vigore della l. 148/2011, secondo la disciplina stabilita dal regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 (Contributi alle unioni di comuni lombarde e alle comunità montane e incentivazione alla fusione dei piccoli comuni, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 'Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali'). Per la determinazione dell'entità del contributo, la Regione tiene conto delle modificazioni di funzioni e servizi gestiti in forma associata ovvero del numero dei comuni aderenti all'unione o convenzionati con la comunità montana, intervenute anche successivamente alla data di entrata in vigore della l. 148/2011.';
k) dopo il comma 21 dell'articolo 23 è inserito il seguente:
'21 bis. Decorso inutilmente il termine di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 14, il regolamento è approvato dalla Giunta regionale.'.
2. La Giunta regionale attiva un percorso con il sistema delle autonomie locali lombarde per l'accompagnamento degli enti locali nella fase di ridefinizione degli ambiti e delle forme dell'associazionismo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14, comma 30, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dalle disposizioni regionali in ordine al limite demografico minimo per forma associativa.
NOTE:
2. Si rinvia alla l.r. 27 giugno 2008, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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