Legge Regionale 1 febbraio 2012 , n. 1

Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria

(BURL n. 5, suppl. del 03 Febbraio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-01;1

Art. 28
(Contenuto del processo verbale di accertamento)
1. Ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 13 della l. 689/1981, deve essere redatto processo verbale d'accertamento, che deve contenere:
a) l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di accertamento;
b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
c) le generalità del trasgressore, se identificato, ovvero, quando sia possibile - nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato - le generalità di chi è tenuto alla sorveglianza;
d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;
e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
f) l'individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'articolo 6 della l. 689/1981;
g) l'indicazione dell'ente o dell'organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito o al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, della l. 689/1981;
h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con la precisazione del relativo importo, dell'ente a favore del quale il pagamento va effettuato e delle modalità relative;
i) l'eventuale dichiarazione resa dal trasgressore;
j) la sottoscrizione del verbalizzante.
2. In calce al processo verbale vengono indicate le generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti costituenti la trasgressione.
3. Il processo verbale di accertamento è redatto in triplice copia delle quali una è rilasciata al trasgressore, una inviata all'ufficio, comando o ente da cui dipende il verbalizzante ed una trasmessa all'ente individuato a norma dell'articolo 26.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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