Legge Regionale 1 febbraio 2012 , n. 1

Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria

(BURL n. 5, suppl. del 03 Febbraio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-01;1

Art. 34
(Compensazione degli oneri amministrativi)
1. Nei provvedimenti amministrativi a carattere generale afferenti l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), non possono introdurre nuovi oneri amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti, senza contestualmente ridurne o eliminarne altri per un pari importo stimato con riferimento al medesimo arco temporale.
2. Le proposte di provvedimento di cui al comma 1 sono accompagnate dalla valutazione preventiva degli oneri che essi comportano.
3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono individuati con le modalità di cui all'articolo 33, comma 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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