Legge Regionale 1 febbraio 2012 , n. 1

Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria

(BURL n. 5, suppl. del 03 Febbraio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-01;1

Art. 35
(Autocertificazione)(23)
1. Alla domanda per avviare il procedimento amministrativo, alla segnalazione certificata di inizio attività, ovvero alla comunicazione per l’avvio e lo svolgimento dell’attività economica non devono essere allegati, in conformità con quanto disposto dall’articolo 18, comma 2, della l. 241/1990, documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi già in possesso della pubblica amministrazione.
2. La Giunta regionale adotta linee guida dirette a garantire l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e dei dati e documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni, nonché l'effettuazione omogenea dei controlli e le modalità per la loro esecuzione.
NOTE:
23. L'articolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. g) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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