Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 59 ter
(Attività subacquee e immersioni) (71)
1. Fatto salvo la specifica disciplina in vigore sul lago di Garda, nello svolgimento dell’attività di immersione subacquea nell’ambito dei bacini lacuali lombardi, sono rispettati i seguenti obblighi:
a) segnalazione della propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca;
b) utilizzo di apposita unità di appoggio.
2. Nei casi di immersione con partenza da riva, è sufficiente l’adempimento dell’obbligo di cui alla lettera a) del comma 1.
3. È vietato praticare immersioni:
a) sulla rotta delle unità di servizio pubblico di linea;
b) nei porti e in prossimità dei loro accessi, nonché nelle vicinanze di pontili di approdo sia pubblico che privato;
c) nelle zone riservate alla balneazione;
d) nelle zone mantenute a canneto e nelle zone di protezione naturalistica, ambientale e archeologica;
e) nei corridoi di lancio dello sci nautico e di altre aree delimitate per usi specifici.
4. I divieti di cui al comma 3 non si applicano nell’esercizio di attività professionali debitamente autorizzate.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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