Legge Regionale 18 aprile 2012 , n. 7

Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione

(BURL n. 16, suppl. del 20 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-18;7

Art. 1
(Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 22/2006. Tirocini)
1. L'articolo 18 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) è sostituito dal seguente:
'Art. 18
(Tirocini)
1. La Regione, nel rispetto dei livelli di tutela essenziali previsti dalla normativa statale e delle proprie competenze nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione e delle politiche del lavoro, promuove i tirocini presso i datori di lavoro pubblici e privati, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nei percorsi formativi, agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, nonché favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8 e la competente commissione consiliare disciplina le tipologie e i criteri per la realizzazione dei tirocini, fatti salvi i tirocini curriculari di competenza dello Stato.
3. La Regione, istituisce forme di incentivazione a favore delle imprese, qualora le stesse trasformino i tirocini in formali contratti di lavoro.'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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