Legge Regionale 18 aprile 2012 , n. 7

Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione

(BURL n. 16, suppl. del 20 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-18;7

Art. 4
(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 22/2006. Istituzione del Fondo regionale per il diritto all'apprendimento lungo l'arco della vita della persona. Disposizioni in materia di formazione continua)
1. All'articolo 21 della l.r. 22/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
'1 bis. Per favorire l'apprendimento lungo l'arco della vita della persona, finalizzato al miglioramento delle conoscenze e competenze tecnico-professionali dei cittadini residenti in Lombardia, la Giunta regionale promuove misure di sostegno ivi compreso apposito fondo istituito presso Finlombarda.
1 ter. Con provvedimento della Giunta regionale, sentite le parti sociali, sono stabiliti la dotazione finanziaria iniziale, i requisiti di accesso e le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1bis.';
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
'2 bis. La Giunta regionale definisce periodicamente, d'intesa con le parti sociali, gli indirizzi e le priorità regionali in materia di formazione continua e promuove il raccordo tra il sistema regionale della formazione continua con i fondi paritetici interprofessionali, anche al fine della certificazione delle competenze acquisite, nel rispetto delle reciproche autonomie.
2 ter. La Giunta regionale attua il monitoraggio e la valutazione della formazione continua erogata con le risorse pubbliche, europee, statali e regionali, nonché dei fondi interprofessionali nel contesto del raccordo di cui al comma 2 bis e dell'efficacia degli interventi sulle tematiche in oggetto.'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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