Legge Regionale 18 aprile 2012 , n. 7

Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione

(BURL n. 16, suppl. del 20 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-18;7

[Art. 8
(Modifica all'articolo 3 della l.r. 19/2007. Reclutamento del personale docente da parte delle istituzioni scolastiche)
1. Alla l.r. 19/2007è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
'2 bis. Al fine di realizzare l'incrocio diretto tra la domanda delle istituzioni scolastiche autonome e l'offerta professionale dei docenti, a titolo sperimentale, nell'ambito delle norme generali o di specifici accordi con lo Stato, per un triennio a partire dall'anno scolastico successivo alla stipula, le istituzioni scolastiche statali possono organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, per reclutare il personale docente con incarico annuale necessario a svolgere le attività didattiche annuali e di favorire la continuità didattica.
2 ter. E' ammesso a partecipare alla selezione il personale docente del comparto scuola iscritto nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.
2 quater. Le modalità di espletamento del bando di concorso sono definite, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'intesa di cui al comma 2 bis.
2 quinquies. La Giunta regionale relaziona semestralmente sulla sperimentazione alla commissione consiliare competente.'.](3)
NOTE:
3. La Corte costituzione con sentenza n. 76/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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