Legge Regionale 18 aprile 2012 , n. 7

Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione

(BURL n. 16, suppl. del 20 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-18;7

Art. 29
(Programma regionale del settore minerario)
1. Il programma regionale del settore minerario definisce le linee e gli obiettivi dello sviluppo delle attività minerarie per la ricerca e la coltivazione di minerali solidi, dell'anidride carbonica e delle risorse geotermiche in ambito regionale.
2. Il programma regionale di cui al comma 1 tiene conto della necessità di approvvigionamento di materie prime minerarie a livello regionale, nazionale e internazionale, in funzione della capacità produttiva delle miniere in esercizio o di cui si possa prevedere l'apertura a seguito delle risultanze della ricerca di base o operativa, nonché dei vincoli e delle limitazioni derivanti dalla pianificazione territoriale regionale. Il programma regionale definisce i criteri generali di salvaguardia delle risorse minerarie del sottosuolo potenzialmente suscettibili di sfruttamento.
3. La Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta di programma regionale decennale del settore minerario nel rispetto, qualora definiti, degli indirizzi di politica mineraria e dei relativi programmi di ricerca di competenza dello Stato, delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di sviluppo sostenibile e di tutela dell'ambiente, acquisendo preventivamente il parere degli enti locali coinvolti.
4. Il programma regionale del settore minerario è soggetto a valutazione ambientale strategica ed è approvato dal Consiglio regionale entro centoventi giorni dalla data di ricezione della relativa proposta della Giunta regionale.
5. Il programma regionale del settore minerario può essere integrato o modificato con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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