Legge Regionale 18 aprile 2012 , n. 7

Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione

(BURL n. 16, suppl. del 20 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-18;7

Art. 40
(PUGSS)
1. I comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 38 della l.r. 26/2003 e dell'articolo 9, comma 8, della legge regionale 15 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), approvano il PUGSS entro la data del 31 dicembre 2012.
1 bis. I comuni approvano il PUGSS ai sensi dell’articolo 13, comma 13, della l.r. 12/2005.(31)
1 ter. L'aggiornamento del PUGSS non comporta l'applicazione della procedura di variante al piano dei servizi ed è approvato con deliberazione del consiglio comunale.(31)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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