Legge Regionale 18 aprile 2012 , n. 7

Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione

(BURL n. 16, suppl. del 20 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-18;7

Art. 52 bis
(Riuso dei programmi informatici)(50)
1. La Regione, in conformità all’articolo 69 del d.lgs. 82/2005, garantisce, nei processi di innovazione tecnologica, organizzativa e operativa, il riuso dei programmi informatici di cui la Regione stessa e gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006 sono titolari.(51)
2. A tale scopo con provvedimento della Giunta regionale è istituita, ai sensi dell’articolo 69, comma 2 bis, del d.lgs. 82/2005 e delle Linee Guida in tema di acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni, approvate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, la piattaforma idonea a soddisfare i requisiti definiti dalle suddette Linee Guida.(52)
NOTE:
50. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. h) della l.r. 8 luglio 2015, n. 20. Torna al richiamo nota
51. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. c) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11. Torna al richiamo nota
52. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. d) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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