Legge Regionale 18 aprile 2012 , n. 7

Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione

(BURL n. 16, suppl. del 20 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-18;7

Art. 55
(Modifiche alla l.r. 73/1989(62). Semplificazione dell'annotazione all'albo delle imprese artigiane)
1. L'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo) è sostituito dal seguente:
'Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione Lombardia, in attuazione degli articoli 45 e 117, quarto comma, della Costituzione e dell'articolo 2, comma 4, lett. i) dello Statuto d'autonomia, riconosce e tutela l'artigianato nelle sue diverse espressioni territoriali, anche tradizionali e artistiche, ai fini dello sviluppo e della valorizzazione economica e sociale del territorio lombardo e del sostegno all'occupazione.
2. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa, le procedure per l'annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane al registro delle imprese.'.
2. L’articolo 2 della l.r. 73/89è sostituito dal seguente:
“Art. 2
(Definizione di imprenditore artigiano)
1. Ai fini dell’applicazione della presente legge, si definisce imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo, ferma restando la definizione di impresa artigiana di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l’artigianato).
2. L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere personalmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore.
3. L’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
4. Sono fatte salve le norme previste da specifiche leggi che disciplinano le singole attività.”.
3. L’articolo 3 della l.r. 73/89è sostituito dal seguente:
“Art. 3
(Annotazione al registro delle imprese)
1. L’Albo delle imprese artigiane è soppresso e sostituito a tutti gli effetti dal registro delle imprese.
2. Sono attribuite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, le funzioni amministrative attinenti l’annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese, da esercitarsi secondo le modalità di cui alla presente legge.
3. Con la qualifica di “impresa artigiana” sono annotate nella sezione speciale del registro delle imprese presso la camera di commercio competente per territorio le imprese artigiane in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 2 della presente legge.
4. L’annotazione al registro delle imprese avviene ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
5. Le Camere di commercio trasmettono l’annotazione alle competenti sedi dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) agli effetti dell’applicazione della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza, secondo le modalità di cui all’articolo 9 del d.l. 7/2007.
6. Il presente articolo si applica anche ai consorzi, alle società consortili e ai confidi esercenti una attività artigiana così come stabilita dall’articolo 2.”.
4. L’articolo 4 della l.r. 73/89è sostituito dal seguente:
“Art. 4
(Natura costitutiva delle annotazioni)
1. L’annotazione della qualifica delle imprese artigiane nel registro delle imprese ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e loro consorzi.
2. Nessuna impresa può adottare nella propria insegna, ditta o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato, se non sia annotata nel registro delle imprese con la qualifica di “impresa artigiana”.
3. Nessun prodotto o servizio può essere denominato, venduto, prestato o pubblicizzato come artigianato, se non proviene da imprese annotate nel registro delle imprese come imprese artigiane.
4. L’inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporta l’applicazione delle sanzioni previste nella presente legge.”.
5. L’articolo 5 della l.r. 73/89è sostituito con il seguente:
“Art. 5
(Annotazioni e cancellazioni d’ufficio)
1. Le Camere di commercio procedono all’annotazione e alla cancellazione d’ufficio delle imprese, consorzi e società consortili che, pur avendone l’obbligo, non abbiano provveduto alla presentazione delle comunicazioni necessarie. A tal fine le Camere di commercio possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell’attività istruttoria dei comuni.”.
6. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 della l.r. 73/89 sono abrogati.
7. L’articolo 10 della l.r. 73/89è sostituito con il seguente:
“Art. 10
(Ricorsi)
1. Contro i provvedimenti delle Camere di commercio in materia di annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese è ammesso ricorso in via amministrativa alla competente direzione della Giunta Regionale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione. Le modalità operative relative alla decisione dei ricorsi in via amministrativa sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.”.
8. L’articolo 11 della l.r. 73/89è sostituito con il seguente:
“Art. 11
(Sanzioni)
1. In relazione all’annotazione nel registro delle imprese con la qualifica di impresa artigiana sono previste le seguenti sanzioni amministrative:
a) in caso di uso non consentito da parte di imprese, società, consorzi, società consortili anche in forma di cooperativa, associazioni temporanee, di qualsiasi riferimento all'artigianato nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell'insegna, nel marchio e nella definizione, commercializzazione si applica, per ogni singolo episodio o prodotto messo in commercio, la sanzione amministrativa da un minimo di 250,00 euro a un massimo di 2.500,00 euro;
b) in caso di esercizio dell’attività artigiana senza l’annotazione della qualifica nel registro delle imprese si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 250,00 euro a un massimo di 2.500,00 euro;
c) in caso di presentazione, ai fini dell’annotazione, modificazione o cancellazione, di dichiarazioni non veritiere, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 500,00 euro a un massimo di 2.500,00 euro, fatte salve le responsabilità penali previste dalla legge.”.
9. L’articolo 12 della l.r. 73/89è sostituito con il seguente:
“Art. 12
(Controlli, applicazione e riscossione delle sanzioni)
1. Le funzioni amministrative riguardanti le verifiche relative alla annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nel registro delle imprese sono delegate ai comuni. Le Camere di commercio possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell’attività istruttoria dei comuni.
2. L’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 11 sono delegate ai comuni nel cui territorio sono state accertate le trasgressioni, ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) e con le procedure ivi stabilite.
3. Le somme riscosse a seguito dell’applicazione delle sanzioni rimangono nelle disponibilità di bilancio del comune esercitante la delega di cui al comma 1, anche a copertura di ogni spesa sostenuta per la riscossione.
4. I comuni trasmettono a Regione Lombardia e alla Camera di commercio competente per territorio entro il 31 gennaio di ogni anno una rendicontazione delle infrazioni rilevate, di quelle definite e di quelle ancora pendenti.
5. In relazione alle verifiche di cui al comma 1, al fine di garantire l’uniformità delle attività svolte sul territorio regionale, si provvederà all’adozione di un accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e ANCI Lombardia avente ad oggetto specifiche linee guida operative.”.
10. L’articolo 13 della l.r. 73/89è sostituito dal seguente:
“Art. 13
(Consulta tecnica per l’artigianato)
1. Al fine di favorire la partecipazione delle associazioni di rappresentanza del settore artigiano alla programmazione regionale, è istituita la Consulta tecnica per l’artigianato che svolge le seguenti funzioni:
a) formula proposte di indirizzo alle Camere di commercio, circa le funzioni di cui all’articolo 3 comma 2;
b) formula pareri circa la normativa di settore per lo svolgimento delle attività artigiane;
c) (63)
2. La Giunta regionale stabilisce la composizione, la durata e le modalità di funzionamento della Consulta.”.
11. L’articolo 17 della l.r. 73/89è sostituito dal seguente:
“Art. 17
(Programmi con il sistema camerale a favore della competitività)
1. La Regione definisce con il sistema camerale la realizzazione di programmi a favore della competitività delle MPMI lombarde, in attuazione di accordi stipulati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia).”.
12. Gli articoli 14, 15, 16, 18, 19, 20 e 21 della l.r. 73/89 sono abrogati.
13. Dopo il comma 2 dell’articolo 21 bis della l.r. 73/89è inserito il seguente:
“2 bis. Le funzioni svolte dalle Commissioni Provinciali per l’Artigianato (CPA) ai sensi delle normative di cui al comma 1 sono attribuite alle Camere di commercio.”.
14. Il Capo II “Elezione degli artigiani componenti delle Commissioni provinciali per l’artigianato” della l.r. 73/89è abrogato.
15. L’articolo 38 della l.r. 73/89è abrogato.
16. Dopo l’articolo 38 della l.r. 73/89è inserito il seguente:
“Art. 38 bis
(Norma transitoria)
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate dalla legge regionale recante “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione”, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse. Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti ancora in corso.
2. Le CPA e la Commissione Regionale per l’Artigianato (CRA) continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla conclusione dei procedimenti pendenti e comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione”.”.
17. L’articolo 39 della l.r. 73/89è sostituito dal seguente:
“Art. 39
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per le attività oggetto di delega della presente legge e per la realizzazione dei programmi a favore della competitività delle MPMI lombarde in attuazione di accordi con il sistema camerale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 1/2007, si provvede mediante impiego delle risorse allocate all’UPB 1.2.2.376 “Interventi per la competitività del comparto artigiano” iscritta allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e successivi.".
NOTE:
62. Si rinvia alla l.r. 16 dicembre 1989, n. 73, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
63. La lettera è stata abrogata dall'art. 6, comma 1, lett. j) della l.r. 8 luglio 2015, n. 20. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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