Legge Regionale 31 luglio 2013 , n. 5

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 31, suppl. del 01 Agosto 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-07-31;5

Art. 6
(Disposizioni finanziarie)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è sospesa l'applicazione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui agli articoli da 64 a 67 bis della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali). Eventuali somme versate a titolo di IRESA sono rimborsate. Nel caso si tratti di somme introitate dalla Regione il rimborso avviene con le risorse allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 01 'Gestione delle entrate e servizi fiscali', titolo 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.
2. Al comma 1 dell'articolo 64 della l.r. 10/2003(1), le parole: ', a decorrere dal 1° gennaio 2013,' sono soppresse.
3. Ai minori introiti conseguenti all'applicazione dei commi 1 e 2, quantificati in € 1.500.000,00 per ciascun anno del triennio 2013-2015, si fa fronte nell'ambito delle complessive riduzioni di spesa recate dalle operazioni di assestamento di bilancio.
4. Alla legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica dell'articolo 17 'Contributi agli enti locali' è sostituita dalla seguente: 'Contributi agli enti locali e alle autorità responsabili degli agglomerati';
b) dopo il comma 3 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:
'3 bis. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuati gli agglomerati di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) e per ciascuno di essi l'autorità responsabile per gli adempimenti stabiliti dal medesimo decreto per gli agglomerati. La Giunta è autorizzata a concedere alle province, ai comuni ed alle autorità responsabili degli agglomerati contributi alle spese per la mappatura acustica di cui al citato d.lgs.194/2005.';
c) dopo il comma 5 dell'articolo 18 è aggiunto il seguente:
'5 bis. Agli oneri conseguenti al comma 3 bis dell'articolo 17, quantificati in € 50.000,00 per il 2013 si fa fronte con le risorse stanziate alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 08 'Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento', titolo 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.'.
5. In applicazione delle disposizioni dell'articolo 19, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), che prevede l'applicazione di sanzioni in caso di mancata osservanza dei contratti di servizio ferroviari, per l'anno 2013 è autorizzata l'iscrizione, in entrata e in spesa, di € 9.298.029,33 da destinare al miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio ferroviario di interesse regionale.
6. Le risorse di cui al comma 5 sono reiscrivibili secondo le disposizioni e le procedure previste dall'articolo 50 della l.r. 34/1978.
7. In relazione all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 19 dicembre 2012, n. 19 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico), a seguito della adozione della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio del bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) che ha disposto l'applicazione del vincolo del pareggio del bilancio e del conseguente divieto del ricorso all'indebitamento a partire dal 1° gennaio 2016, gli stanziamenti riferiti agli esercizi 2014 e 2015, relativi a spese per investimenti da finanziarsi con debito, hanno natura autorizzatoria.
8. Per la realizzazione di iniziative funzionali alla attuazione di programmi regionali è autorizzata nel 2013 la capitalizzazione di Finlombarda s.p.a. per € 15.000.000,00, stanziati alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato', titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.
9. Al comma 110 dell'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59')(3), le parole: ', di monitoraggio' sono soppresse.
10. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA)(4), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'anche mediante la progressiva acquisizione, ove necessario tramite specifiche convenzioni, dei sistemi di monitoraggio geologico esistenti sul territorio lombardo, gestiti da enti diversi, garantendone l'adeguamento tecnologico e il potenziamento, al fine di sviluppare un'unica rete regionale integrata.'.
11. Agli oneri conseguenti all'applicazione del comma 10, quantificati in € 1.500.000,00 per ciascun anno del triennio 2013-2015, si fa fronte per l'esercizio finanziario 2013 con le risorse stanziate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria', titolo 2 e per gli esercizi 2014 e 2015 con le risorse stanziate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale-finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA', titolo 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.
12. Alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - collegato 2008)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi da 3 a 3.3 dell'articolo 1, sono sostituiti dai seguenti:
'3. L'Agenzia regionale centrale acquisti, istituita dalla l.r. 12/2012 per lo svolgimento, in attuazione dei commi 449 e 455 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2007'), delle funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) a favore dei soggetti indicati nell'articolo 1, comma 455, della legge 296/2006 e nell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - Collegato 2007), nonché di Unioncamere Lombardia, è trasformata in società per azioni con la denominazione di 'Azienda regionale centrale acquisti s.p.a.' (di seguito ARCA s.p.a.), con effetto dalla data di insediamento dell'organo di amministrazione.
3.1. Le quote di ARCA s.p.a. sono interamente detenute dalla Regione Lombardia.
3.2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione di ARCA s.p.a..
3.3. Gli organi dell'Agenzia regionale centrale acquisti e il personale operante a qualsiasi titolo presso la medesima continuano ad esercitare le proprie funzioni sino alla data di cui al comma 3; da tale data ARCA s.p.a. subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Agenzia, compresi quelli relativi ai beni e al personale operante a qualsiasi titolo presso l'Agenzia.';
b) i commi 3.4 e 3.5 sono abrogati;
c) ai commi 3 bis, 4, 6 e 6 bis 1. le parole 'Agenzia regionale centrale acquisti' sono sostituite dalle seguenti: 'Azienda regionale centrale acquisti s.p.a.'.
13. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera d bis) dell'allegato A1, Sezione I, Enti dipendenti, è soppressa;
b) dopo la lettera d) dell'Allegato A1, Sezione I, Società partecipate in modo totalitario, è aggiunta la seguente:
'd bis) ARCA s.p.a. - Azienda regionale centrale acquisti'.
14. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(7) le parole 'dall'Agenzia regionale centrale acquisti' sono sostituite dalle seguenti: 'dall'Azienda regionale centrale acquisti s.p.a.'.
15. L'articolo 11 della legge regionale 16 luglio 2012, n. 12 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(8)è abrogato. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1, comma 6 ter, della l.r. 33/2007, come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 12/2012.
16. Per la costituzione del fondo di dotazione dell'Azienda regionale centrale acquisti s.p.a. si prevedono per l'anno 2013 € 120.000,00 stanziati alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato', titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.
17. E' autorizzata, per l'anno 2013, rispettivamente la spesa di € 20.000.000,00 da destinare a interventi socio-sanitari a favore delle famiglie e dei componenti fragili e di € 1.000.000,00 da destinare ad interventi socio-sanitari di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne in attuazione della legge regionale 3 luglio 2012, n. 11 (Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza) da stanziare alla missione 13 'Tutela della Salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA', titolo 1 'Spese correnti' la cui copertura è assicurata a valere sulle risorse già previste per il finanziamento del Servizio socio-sanitario, di cui all'articolo 2, comma 22, della legge regionale 19 dicembre 2012, n. 19 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 a legislazione vigente e programmatico).
18. Il comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione)(9), è sostituito dai seguenti:
'2. L'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti o in gestione alla Regione, nonché dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), con esclusivo riferimento alle reti ed infrastrutture necessarie alla posa della fibra ottica, non comporta a carico dell'operatore alcun onere o canone fermo restando l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Resta per l'operatore l'obbligo di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo le norme vigenti.
2 bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 anche alle concessioni in essere e agli assensi o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali'.'.
19. Ai minori introiti conseguenti all'applicazione del comma 18 quantificati in € 500.000,00 per ciascun anno nel biennio 2014-2015 si fa fronte nell'ambito delle complessive riduzioni di spesa recate dalle operazioni di assestamento di bilancio.
20. L'articolo 53 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(10)è sostituito dal seguente:
'Art. 53
(Base imponibile e determinazione del tributo)
1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferiti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione dell'articolo 190 del d.lgs. 152/2006 o in base al sistema di cui all'articolo 188-bis del medesimo decreto legislativo.
2. L'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è determinato moltiplicando il quantitativo dei rifiuti espresso in tonnellate per gli importi indicati nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 3, comma 29, della l. 549/1995. Gli stessi importi sono adeguati annualmente in ragione della variazione del tasso di inflazione programmata.
3. Per i rifiuti conferiti in discariche per rifiuti inerti si applica l'importo di 2,50 euro per tonnellata.
4. Per i rifiuti conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi si applicano i seguenti importi:
a) 8,50 euro per tonnellata per tutti i rifiuti speciali ad eccezione di quelli riportati alle lettere b), c) e d);
b) 15,00 euro per tonnellata per rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani;
c) 5,20 euro per tonnellata per rifiuti contenenti amianto conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi monorifiuto o in cella appositamente ed esclusivamente dedicata ai rifiuti costituiti da materiali da costruzione contenenti amianto;
d) 8,50 euro per tonnellata per rifiuti costituiti da ceneri e scorie derivanti da operazioni di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti.

5. Per i rifiuti conferiti in discariche per rifiuti pericolosi si applicano i seguenti importi:
a) 10,00 euro per tonnellata per tutti i rifiuti speciali ad eccezione di quelli riportati alle lettere b) e c);
b) 17,00 euro per tonnellata per rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani;
c) 10,00 euro per tonnellata per rifiuti costituiti da ceneri e scorie derivanti da operazioni di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti.

6. Si applica il 20 per cento degli importi di cui ai commi 3, 4 e 5 qualora i rifiuti conferiti siano fanghi oppure scarti e sovvalli derivanti da impianti di recupero, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 9.
7. Si applica il 20 per cento dell'importo di cui al comma 4, lettera a) per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia. Ai fini della presente legge si considera recupero energetico la produzione di energia elettrica o di calore destinato al teleriscaldamento.
8. Fatti salvi i casi eccezionali e di urgenza, qualora i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani provengano da comuni ubicati fuori dal territorio regionale, le aliquote di cui ai commi 4, lettera b), e 5, lettera b), sono maggiorate del 50 per cento. Qualora la maggiorazione determini il superamento del limite massimo dell'aliquota d'imposta unitaria fissato dall'articolo 3, comma 29, della l. 549/1995 il tributo è automaticamente adeguato al predetto limite.
9. La Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero degli impianti, la tipologia e il grado di essiccazione dei fanghi tali da poter usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta di cui al comma 6.
10. Le agevolazioni di cui al comma 6 sono riconosciute esclusivamente se il soggetto conferitore in discarica coincide con il titolare dell'impianto di trattamento.
11. Ai fini dell'applicazione del tributo in misura ridotta i soggetti interessati presentano apposita autocertificazione relativa a ciascun trimestre solare entro il termine fissato per il versamento del tributo del medesimo trimestre cui si riferiscono e, comunque, non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione annuale prevista all'articolo 55, comma 1, attestante il possesso dei requisiti stabiliti nella deliberazione di cui al comma 9.
12. Le autocertificazioni di cui al comma 11 sono presentate, contestualmente, alla struttura regionale competente in materia di tributi e al soggetto di cui al comma 1 dell'articolo 52. Le autocertificazioni sono rese esclusivamente su apposito modulo approvato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014; fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge recante 'Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionalì. L'aliquota di cui al comma 3 è adeguata all'importo di 3 euro per tonnellata a decorrere dal 1° gennaio 2015.'.
21. Ai minori introiti conseguenti all'applicazione del comma 20 quantificati in € 1.800.000,00 per ciascun anno nel biennio 2014-2015 si fa fronte nell'ambito delle complessive riduzioni di spesa recate dalle operazioni di assestamento di bilancio.
22. La Giunta regionale, con riferimento al processo di ricostruzione conseguente al verificarsi degli eventi sismici che nel maggio 2012 hanno colpito anche il territorio lombardo nelle province di Mantova e Cremona, sostiene iniziative funzionali al pieno utilizzo della sovvenzione concessa dalla Commissione europea a valere sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), al fine di sviluppare sinergie virtuose tra le risorse comunitarie e quelle regionali. E' conseguentemente autorizzata, per l'esercizio 2014 alla missione 11 'Soccorso civile', programma 02 'Interventi a seguito di calamità naturali', titolo 2 'Spese in conto capitale' la spesa di € 7.000.000,00 da destinare al cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FSUE approvati dal Commissario delegato per la ricostruzione. La Giunta regionale con successivo provvedimento individua criteri e modalità di assegnazione delle risorse.
23. In relazione alle disposizioni del presente articolo, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 sono apportate le variazioni di cui rispettivamente alle allegate tabella 1 'Variazione di entrate' e tabella 2 'Variazione di spese' (allegati 3 e 4).
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 10 agosto 2001, n. 13, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1999, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2007, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 27 dicembre 2006, n. 30, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 16 luglio 2012, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r. 18 aprile 2012, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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