Legge Regionale 7 novembre 2013 , n. 10

Disposizioni in materia di promozione e tutela della attività di panificazione

(BURL n. 46, suppl. del 11 Novembre 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-11-07;10

Art. 9
(Vigilanza)
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali (ASL) e dai comuni cui spettano i proventi delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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