Legge Regionale 26 novembre 2013 , n. 16

Istituzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini e attività di ricerca presso le strutture del Consiglio regionale

(BURL n. 48, suppl. del 28 Novembre 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-11-26;16

Art. 2
(Programmazione delle borse di studio)
1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale determina annualmente il numero delle borse di studio, fino ad un massimo di 35, di cui non più di 5 attivabili presso la sede della Regione a Bruxelles, e i criteri per la predisposizione dei bandi, prevedendo una riserva a favore di persone in situazione di disabilità di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
2. L'assegnatario che non concluda il periodo della borsa di studio per lo svolgimento di tirocini e attività di ricerca decade dal diritto alla stessa. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di effettivo godimento della borsa fino alla data di decadenza.
3. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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