Legge Regionale 26 novembre 2013 , n. 16

Istituzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini e attività di ricerca presso le strutture del Consiglio regionale

(BURL n. 48, suppl. del 28 Novembre 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-11-26;16

Art. 7
(Norma finanziaria)
1. Fermo restando l'obiettivo di risparmio complessivo derivante dalle misure previste dall'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dalle disposizioni da esso richiamate, in ottemperanza al principio di coordinamento della finanza pubblica desumibile dalla legge statale, agli oneri conseguenti all'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dal 2014 nel limite di 560.000 euro annui, con quanto annualmente stanziato alla Missione 1, Programma 01, del bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e successivi, utilizzando, a tal fine, quota parte dei risparmi derivanti dalla legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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