Legge Regionale 30 gennaio 2014 , n. 4

Istituzione del comune di Bellagio, mediante la fusione dei comuni di Bellagio e Civenna, in provincia di Como(1)

(BURL n. 6, suppl. del 03 Febbraio 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-01-30;4

Art. 5
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per la consultazione popolare di cui all'articolo 53 dello Statuto si provvede nell'ambito dello stanziamento missione 01 (Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo) - programma 07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile) dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016, mediante riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 (Fondi e accantonamenti) - programma 01 (Fondo di riserva).
2. Alle spese di cui all'articolo 4 si provvede mediante impiego delle somme da stanziarsi alla missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali) dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 mediante riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 (Fondi e accantonamenti) - programma 01 (Fondo di riserva).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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