Legge Regionale 19 febbraio 2014 , n. 11

Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività(1)

(BURL n. 8, suppl. del 20 Febbraio 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-02-19;11

Art. 2
(Strumenti)
1. Concorrono, nel rispetto della disciplina europea in tema di aiuti di stato e concorrenza al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, i seguenti strumenti:
a) ACCORDI PER LA COMPETITIVITÀ: consistenti in strumenti negoziali, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, previa adozione dei relativi criteri, anche ricorrendo agli istituti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale). Tali accordi sono conclusi favorendo il coinvolgimento di pubbliche amministrazioni, imprese, aggregazioni di imprese, distretti e filiere di piccole e medie imprese e enti bilaterali, con contestuale coinvolgimento dei comuni, delle province, delle camere di commercio industria artigianato agricoltura, delle parti sociali e degli ordini professionali, anche avvalendosi delle agenzie per le imprese. Essi contengono precisi obblighi e diritti reciproci nella prospettiva di definire, in particolare, tempi certi, numero di posti di lavoro previsti, incentivi, anche sotto forma di credito di imposta e ricorso semplificato agli strumenti urbanistici per la localizzazione degli insediamenti produttivi, l'ampliamento di insediamenti già esistenti, il recupero di aree dismesse, degradate o sottoutilizzate, nonché per la valorizzazione di ambiti strategici, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione di insediamenti integrati ispirati a logiche di sostenibilità ambientale e innovazione, fatte salve le norme a tutela di interessi primari costituzionalmente protetti. Allo scopo di sostenere gli investimenti privati finalizzati a favorire la realizzazione di progetti di sviluppo rilevanti a livello interregionale o nazionale, la Regione adotta provvedimenti affinché gli accordi per la competitività possano eventualmente integrarsi nelle procedure di concessione di agevolazioni finanziarie e fiscali previste da normative statali ed europee. L'accordo per la competitività può prevedere la valorizzazione del capitale umano, sulla base di accordi sindacali aziendali e territoriali anche ai sensi delle leggi regionali 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) e 24 dicembre 2013, n. 21 (Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà), finalizzati anche al consolidamento della presenza di insediamenti produttivi, attivando gli strumenti delle politiche di formazione e politiche attive del lavoro e di politiche industriali di cui al presente articolo;
b) RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE: consistente nella riduzione dell'imposizione fiscale di spettanza regionale gravante sulle imprese, anche attraverso risorse derivanti dal recupero dell'evasione fiscale. Nell'ambito della legge finanziaria è determinato il tetto complessivo di sgravio fiscale annuo ammissibile rispetto alle entrate regionali previste, nonché le tipologie di azioni cui tale strumento è applicabile, tra cui quelle afferenti l'impiego di servizi per la promozione della sostenibilità e della produttività delle imprese lombarde. La Regione promuove accordi con i comuni, sui quali insistono realtà produttive che hanno sottoscritto accordi sperimentali per l'abbattimento degli oneri amministrativi, per la progressiva riduzione, anche mediante compensazione, di imposte, tributi o tariffe comunali, comunque denominate, gravanti sulle imprese;
c) ACCESSO AL CREDITO: consistente in interventi di facilitazione dell’accesso al credito da parte delle imprese lombarde e nella promozione di strumenti di finanza alternativa, attraverso lo sviluppo di un sistema lombardo delle garanzie e del credito;(2)
d) AGEVOLAZIONI: consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, nonché gli investimenti delle medesime con particolare attenzione agli ambiti dell'innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali dello sviluppo sostenibile e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese, privilegiando quelli basati su fondi rotativi, anche a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese insediate nel territorio lombardo e dell'insediamento di imprese estere;(3)
e) COSTI ENERGETICI: consistenti in misure volte a ridurre la loro incidenza sui costi delle imprese manifatturiere lombarde, attraverso una revisione del sistema di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia stessa, nell'ambito delle competenze attribuite alle regioni dall'art. 117 della Costituzione;
e bis) ACCORDI PER L’ATTRATTIVITA’: consistenti in strumenti negoziali tra pubbliche amministrazioni, da approvarsi previa definizione dei relativi criteri con deliberazione della Giunta regionale, ricorrendo agli istituti di cui alla legge 241/1990, finalizzati alla valorizzazione delle proposte localizzative presenti sul territorio regionale, anche mediante la realizzazione di infrastrutture stradali e impiantistiche e alla semplificazione delle procedure per la realizzazione degli interventi di insediamento e di ampliamento e per l’esercizio delle attività produttive, ad eccezione delle grandi strutture di vendita, e di prestazioni di servizi. Gli accordi contengono precisi impegni delle amministrazioni coinvolte nel procedimento con riferimento ai tempi di autorizzazione e di realizzazione degli interventi, alla consulenza pre istruttoria relativa ai processi di insediamento e alla consulenza funzionale alla realizzazione dell’intervento, alla gestione telematica dei procedimenti da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e all’attivazione di specifici canali di comunicazione telematica con gli enti terzi. L'avvio e la realizzazione delle attività oggetto dell'accordo seguono la disciplina di cui all’articolo 7, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). La Regione assicura il coordinamento tra le pubbliche amministrazioni competenti e può prevedere la concessione di contributi ai comuni sottoscrittori degli accordi, previa definizione dei relativi criteri mediante deliberazione della Giunta regionale. La Giunta monitora con cadenza semestrale gli esiti degli accordi al fine di valutarne la replicabilità e l'ampliamento.(4)
2. Le garanzie fidejussorie previste dall’articolo 28 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e richieste sulle agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 1 possono essere prestate da enti bancari e assicurativi abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero dagli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).(5)
2 bis. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 28 ter, comma 2 bis, della l.r. 34/1978 e in applicazione di quanto disposto dall’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 1 sotto forma di contributi in conto capitale a fondo perduto per spese di investimento sono erogate a favore dell’impresa beneficiaria per un importo pari allo stato di avanzamento contabile dell’iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fidejussione di importo pari alla somma da erogare.(6)
2 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:(6)
a) il rimborso dei costi delle garanzie, nei limiti delle disposizioni relative alle singole misure di agevolazione e l’eventuale destinazione di una percentuale delle risorse inerenti la dotazione finanziaria delle singole misure per la copertura di eventuali perdite;
b) per le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 1 sotto forma di contributi in conto capitale a rimborso, l'introduzione di gradazioni della garanzia in funzione della classe di rischio e la relativa metodologia di definizione, nonché l’individuazione della più idonea tipologia di garanzia, in relazione alla tipologia delle imprese e alle caratteristiche e finalità della singola agevolazione.
2 quater. Per le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 1 in forma di contributi in capitale a fondo perduto per spese di investimento, lo svincolo della garanzia prestata è correlato all’avvenuta verifica con esito positivo della rendicontazione delle spese relative all’impiego delle somme anticipate. (6)
2 quinquies. Per le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 1 sotto forma di contributi in conto capitale a rimborso, lo svincolo delle garanzie avviene al termine del periodo di rimborso del finanziamento maggiorato di sei mesi.(6)
2 sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 2 quinquies si applicano anche alle agevolazioni sotto forma di contributi in conto capitale a fondo perduto o a rimborso per spese di investimento connesse agli accordi per la ricerca e l’innovazione di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d), della legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 (Lombardia è ricerca e innovazione), inclusi gli accordi già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) Collegato 2018.(6)
NOTE:
1. Vedi sentenza n. 260/2014 con la quale la Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera g), 4, comma 1, 6, commi 1, 2, 4, 5 e 13, e 7, commi 6, lettera b), e 7. Torna al richiamo nota
2. La lettera è stata modificata dall'art. 10, comma 1 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37 e successivamente sostituita dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
3. La lettera è stata modificata dall'art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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